Ancora incertezze sul nuovo reato di tortura

Ancora incertezze sul nuovo reato di tortura

L’iter parlamentare per l’introduzione nel nostro ordinamento del nuovo reato di tortura continua ad essere accidentato.

Il relativo Disegno di Legge attualmente al vaglio del Senato, a distanza di tre anni circa dalla sua presentazione. Tra gli obiettivi perseguiti, nello specifico vi è quello di arricchire il Codice Penale di nuove incriminazioni ,tra cui spicca in particolare il nuovo reato di tortura ai sensi dell’art. 613-BIS, che punisce “chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa” prevedendo pene restrittive che possono arrivare fino all’ergastolo.

Il testo della norma era già stato approvato con modificazioni nell’Aprile del 2015, attraverso la rivalutazione di taluni aspetti riguardanti la struttura del reato (ad esempio, la previsione del carattere “acuto” delle sofferenze ingenerate), così come altre modificazioni non sono mancate in tempi più recenti: si ricorda a tal proposito l’approvazione in Senato in questo mese dell’emendamento che modifica l’art.1,confermando la sufficienza della gravità delle minacce e violenze strumentali alla tortura e senza prevedere ulteriormente- come pure era stato proposto- il loro carattere reiterato. Ma quando l’approvazione sembrava in dirittura d’arrivo, l’esame del ddl è stato sospeso per mancanza del numero di voti necessario per l’approvazione definitiva: tutto rinviato a Settembre, per ora.

La discussione parlamentare sul reato di tortura rappresenta uno dei terreni su cui tanto si sono manifestate quelle diversità di vedute delle correnti politiche che già negli anni scorsi avevano costituito un ostacolo alla tipizzazione della tortura in Italia, e tra l’altro le polemiche attualmente non sembrano ancora sopite del tutto, se si pensa, ad esempio,  alle perplessità manifestate circa la scelta di cancellare la previsione normativa di un fondo a sostegno delle vittime di torture (presente nella versione originaria del ddl). Sta di fatto che l’introduzione del reato di tortura unicamente permetterebbe l’effettiva attuazione della Convenzione ONU contro la tortura del 1984 nonché della “Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti” del 1987, soltanto sottoscritte dall’Italia. Tra l’altro, tale esigenza non appare più prorogabile: proprio nel 2015 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia in virtù di tale vuoto normativo. Precisamente, qualificando le violenze perpetrate dalle forze dell’ordine in occasione del G8 tenutosi a Genova nel 2001 in termini di tortura, la Corte di Strasburgo ha evidenziato come l’impunità dei responsabili sia stata assicurata proprio dalla mancata incriminazione di tali condotte nell’ ordinamento penale, il che non ha permesso di rimediare a quella che è stata una palese violazione dell’art. 3 della CEDU. Ma “gli strumenti giuridici” in grado di evitare di far “…beneficiare di misure in contraddizione con la giurisprudenza della Corte stessa” mancano ancora nonostante le sanzioni adottate.

Antonio Cimminiello

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