APPALTI: affidamento diretto per ragioni di estrema urgenza
Consiglio di Stato, Sez. V, 3,2,2016 n. 413
a cura di Danilo Capitanio
Viene accolta la domanda avanzata dall’affidatario temporaneo di un impianto natatorio di proprietà del Comune ritenendo legittimo l’affidamento temporaneo della piscina comunale, poiché si ritiene fondata la valutazione, da parte del Comune, della sussistenza dell’estrema urgenza di salvaguardare la struttura, senza lasciarla inutilizzata con i rischi di vandalismi e di deterioramenti.
Fatto
La vicenda in esame trae spunto dalla decisione del Comune di San Sebastiano al Vesuvio di affidare temporaneamente la gestione della piscina comunale all’A.S.D. C.N. Posillipo mediante affidamento diretto invocando l’estrema urgenza, per evitare atti di vandalismo ed il deterioramento della struttura.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. III, con la sentenza 8 maggio 2015, n. 2565, ha accolto il ricorso dall’appellata A.S.D. Alba Oriens annullando i provvedimenti di affidamento, dichiarando l’inefficacia del contratto poiché considerava l’attività posta in essere illegittima, costituendo principio immanente alle procedure di affidamento di contratti pubblici il rispetto dei principi di derivazione comunitaria che impongono nella generalità dei casi l’apertura alla concorrenza e la parità di trattamento tra gli operatori. Pur essendovi la necessità di operare in via d’urgenza per le esigenze rappresentate nelle determinazioni, al fine di impedire soprattutto il deterioramento delle strutture e prevenire fenomeni di vandalismo, non v’era motivo di disconoscere la necessità di una diversa modalità di selezione del contraente, dovendosi consentire la concorrenzialità tra gli operatori del settore.
Contro tale decisione l’affidataria A.S.D. C.N. Posillipo ha richiesto appello al Consiglio di Stato che ha accolto come da sintesi della decisione riportata in epigrafe.
Diritto
La questione di diritto al centro della decisione attiene alla fattispecie nell’ambito di quelle descritte dall’art. 57 d.lgs. n. 163 del 2006. Il sistema di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di cui all’art. 57, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d’interpretazione estensiva (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 aprile 2014, n. 2255).
In primo grado il Tar Campania pur riconoscendo la necessità di operare in via d’urgenza per le esigenze rappresentate nelle determinazioni, al fine di impedire soprattutto il deterioramento delle strutture e prevenire fenomeni di vandalismo, riteneva illegittimo una diversa modalità di selezione del contraente, dovendo prevalere la concorrenzialità tra gli operatori del settore.
Di diverso avviso il Consiglio di Stato, secondo cui in base al comma 2, lett. c) di tale previsione normativa, “l’affidamento diretto è consentito nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, ribaltando la sentenza di primo grado”. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti. Il ragionamento che porta a tale conclusione parte dalla constatazione che le altre procedure di affidamento avrebbero potuto comportare per l’amministrazione l’esigenza di dover provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria, dovuti all’inutilizzo, per assicurare i relativi adempimenti, funzionali all’affidamento della struttura. L’Amministrazione, nel valutare i presupposti per l’affidamento senza gara, ha valutato ragionevolmente i presupposti dell’urgenza in vista di effettuare l’affidamento provvisorio dell’impianto natatorio, oggetto di contestazione del giudizio.
Conclusioni
La sentenza in esame non mette in discussione l’importanza della tutela della concorrenza nell’affidamento e nella gestione di strutture pubbliche. Tuttavia il Consiglio di Stato sottolinea come, nel contemperamento degli interessi in gioco, l’interesse pubblico della tutela della concorrenza receda (seppur limitatamente) rispetto all’interesse dell’estrema dell’estrema urgenza di salvaguardare la struttura, e alla discrezionalità che la p.a. preserva in merito alla valutazione.
L’amministrazione, dunque, sceglie l’affidamento diretto nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. La sentenza in esame ha, dunque, voluto scongiurare una estensione illogica della tutela della concorrenza quando è necessario provvedere urgentemente per salvaguardare beni pubblici.
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