Lasciate ogni speranza, o voi che vi drogate… o quasi!
T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 25 gennaio 2016, n. 944
di Giacomo Romano
È, oramai, noto che coloro i quali vengono segnalati ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 309/90 non possono partecipare ai concorsi nelle forze di polizia.
In passato, qualche audace Tribunale, anche sulla scorta di talune pronunce del Giudice d’appello (cfr., in particolare, Cons. Stato, Sez. IV, 4 luglio 2012, n. 3918), ha più volte condiviso le tesi fondate sul carattere non ostativo di singoli episodi di accertato possesso o uso di sostanze stupefacenti ai fini del reclutamento nelle Forze di polizia e, in particolare, nella Guardia di finanza (si vedano, ad esempio le sentenze del T.A.R. Lazio – Roma, n. 2842/2013, n. 5497/2013 e n. 91/2014).
Tuttavia, il Consiglio di Stato è oramai graniticamente attestato sul principio per il quale «l’accertata sussistenza di fatti concernenti il pregresso consumo di sostanza stupefacente, pur se occasionale, costituisca fattore pregiudicante, avuto riguardo alla specificità dei compiti assegnati al personale della Guardia di Finanza» ed, in generale, per il reclutamento nelle Forze di polizia.
Aver fumato hashish, anche solo una volta nella vita, «presuppone l’esistenza di una contiguità, sia pure saltuaria, con soggetti operanti nell’illegalità, che pongono in essere traffici illeciti verso i quali la Guardia di Finanza, istituzionalmente, ha il compito di esercitare azioni di contrasto e di repressione».
Ebbene, i paradossi non mancano di certo nell’attuale ordinamento giuridico.
Infatti, è vero che coloro i quali vengano segnalati ex art. 75 d.P.R. 309/90 non possono partecipare ai concorsi nelle forze di polizia, ma possono tranquillamente possedere una licenza di porto di fucile per uso sportivo o uso caccia!
Invero, «il divieto di conseguire le licenze di porto d’armi deriva non già dalla mera segnalazione del fatto di cui all’art. 75 in esame, ma dall’adozione di un provvedimento prefettizio che irroga un divieto “generale”, a prescindere, quindi, dalla concreta procedura, come quella in esame, volta al conseguimento di una licenza particolare» (cfr. T.A.R. Sicilia – Catania, sez. IV, 19 dicembre 2013, n. 3045).
Più di recente, il T.A.R. Napoli ha annullato un diniego di rilascio della licenza di porto fucile per uso sportivo adottato sul presupposto della negativa valutazione della personalità in termini di affidabilità nell’uso delle armi. Il soggetto in questione era stato denunciato per il reato di cui all’art. 4 L.110/75 ed art. 75 d.P.R. 309/90 perché sorpreso con coltello a serramanico di tipo vietato e con sostanza stupefacente del tipo cocaina per uso personale.
Il Tribunale napoletano ha affermato che «la valutazione della possibilità di abuso, infatti, pur potendosi fondare legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua e adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi» (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, 01 febbraio 2016, n. 604).
Sembra davvero che qualcosa non torni: fumare hashish rende inaccessibile i concorsi nelle forze di polizia; andare in giro con un coltello a serramanico e della cocaina, invece, non preclude di possedere un fucile.
Forse è giunto il momento di istituire nelle Università la cattedra di “coreografia del diritto”.
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avv. Giacomo Romano
Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.