Assenza in mediazione

Assenza in mediazione

Chi non partecipa all’incontro per la mediazione, innanzi all’organismo designato, può essere condannato dal giudice a pagare, in favore dell’entrata del bilancio, una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio incardinato per la medesima controversia. La multa per l’assenza al tentativo di conciliazione prescinde dalla soccombenza. Tale sanzione ha valenza generale per la mediazione e prescinde totalmente dall’accoglimento o meno della domanda della parte. Sotto il profilo astratto, la norma indicata trova applicazione anche nel caso di mediazione volontaria e non solo nel caso di mediazione obbligatoria. Inoltre, detta disposizione “prescinde totalmente dalla soccombenza nel successivo giudizio, atteso che, in attuazione del principio di causalità, mira a sanzionare la parte che, sottraendosi alla procedura stragiudiziale, provoca il giudizio”.

Che succede se la parte chiamata al tentativo di mediazione non si presenta alla data fissata dall’organismo senza un valido motivo, ponendo quindi quella che potremmo chiamare un’assenza ingiustificata? Il giudice può condannare il convenuto al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per la causa a titolo di sanzione. Non solo: per irrogare tale sanzione non si deve necessariamente attendere la fine del processo anche perché si tratta di una misura estranea al tema delle spese di lite che gravano sul soccombente; in questo caso la condanna è inflitta per un’altra ragione (appunto la mancata partecipazione alla mediazione). Dunque il giudice non deve necessariamente attendere la sentenza definitiva in quanto i presupposti per la sanzione si sono già verificati e, cioè, l’assenza di una valida giustificazione alla mancata partecipazione alla chiamata in mediazione.

Se la regola generale è che non occorre attendere la fine del processo è anche vero, però che il momento in cui il giudice è nelle condizione di poter sanzionare il convenuto può variare.

Tutte le volte in cui la parte chiamata in mediazione sia una pubblica amministrazione e questa non si presenti all’incontro senza un giustificato motivo, la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato potrebbe rappresentare un possibile danno erariale.

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