Aumento di pena in caso di recidiva: i limiti

Aumento di pena in caso di recidiva: i limiti

Cass, Sezioni Unite, 21 luglio 2016 n.31669

Il limite di aumento di pena non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, di cui all’art. 81, quarto comma, c.p. nei confronti dei soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, stesso codice, opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti.

La questione di diritto affrontata dalle SS.UU. è la seguente: “Se il limite di aumento di pena non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, di cui all’art. 81, co. 4, c.p., nei confronti dei soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, co. 4, stesso codice, operi anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti”. Il contrasto interpretativo nasce in relazione alla formulazione dell’art. 81 c. p., co. 4, secondo cui “Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave”.

Secondo l’orientamento maggioritario la recidiva dovrà ritenersi applicata anche in caso di ritenuta equivalenza della stessa alle attenuanti, operando, così, il limite minimo per l’aumento indicato dall’art. 81, quarto comma, c.p.

Un altro orientamento, minoritario, ritiene, invece che il giudizio di equivalenza sia produttivo di un sostanziale annullamento dell’efficacia della recidiva, recidiva che, quindi, potrebbe, ritenersi applicata, con la conseguenza che l’aumento per la continuazione non dovrà sottostare a detto limite. Sulla base di questo quadro, gli Ermellini hanno evidenziato che, con la riforma del 2005, il legislatore ha attuato un intervento caratterizzato da un maggior rigore nei confronti del recidivo, discostandosi quindi dai diversi criteri che avevano ispirato il precedente intervento modificativo operato dalla legge 7 giugno 1974, n. 220, prevedendo, in linea generale, aumenti di pena più consistenti ed altri effetti decisamente sfavorevoli, lasciando al giudice un ambito di azione più limitato al momento di dover graduare la pena, come è appunto avvenuto con il limite imposto dall’art. 81, quarto comma, c.p.

Pertanto, a giudizio della Suprema Corte, bisognerà aderire al primo dei due orientamenti, considerato che la specificità della recidiva richiede, da parte del giudice, un accertamento complesso e articolato, relativamente alla maggiore colpevolezza e l’aumentata capacità a delinquere, che solo se negativo esclude ogni conseguenza e che, invece, permane e sopravvive comunque alla valutazione comparativa operata nel giudizio di bilanciamento. Dunque, all’atto del giudizio di comparazione, l’azione di applicazione della recidiva si è già esaurita, perché altrimenti lo stesso bilanciamento non sarebbe stato necessario. La recidiva ha comunque esplicato i suoi effetti nel giudizio comparativo, sebbene gli stessi siano stati ritenuti dal giudice equivalenti rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti, mancando le quali, però, la recidiva avrebbe determinato l’aumento di pena. Deve conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto.

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