Autovelox: nullità della multa nelle strade urbane a scorrimento
La multa irrogata con autovelox nelle strade urbane a carreggiata singola – seppur divise nei due sensi di marcia – è nulla per mancata contestazione immediata dell’infrazione. Così ha deciso la Suprema Corte con la sentenza, sez. II, 14 giugno 2016 n. 12231
di Avv. Marcella Ferrari –
La vicenda scaturisce dalla sanzione irrogata contro una automobilista, la quale proponeva opposizione nanti il Giudice di Pace avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Torino. Sia il giudice di prime cure che il Tribunale, in funzione di giudice di appello, respingevano l’opposizione. L’istante proponeva, allora, ricorso in Cassazione deducendo il vizio di motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia. Trattasi della qualificazione del tratto stradale ove era avvenuta la rilevazione a distanza della velocità. Secondo la ricorrente, infatti, per ritenere legittimo l’impiego dell’autovelox occorreva che la strada in oggetto fosse qualificabile come “strada urbana di scorrimento”. In particolare, l’art. 2 c. 2 lett. d) del codice della strada (d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285) definisce le strade urbane di scorrimento come strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia[1]. Al contrario, se tale tratto stradale non rientra nella definizione di cui sopra, deve ravvisarsi l’illegittimità del verbale di accertamento di violazione al codice della strada e della conseguente ordinanza-ingiunzione.
Infatti, il provvedimento prefettizio di autorizzazione all’installazione di un dispositivo per il rilevamento a distanza della velocità (autovelox) deve considerarsi illegittimo (e conseguentemente illegittimo il suo impiego) nel caso in cui il tratto stradale non sia qualificato come richiesto dall’art. 4 della legge 1 agosto 2002 n. 168[2]. La citata norma dispone i casi in cui nelle strade extraurbane secondarie e nelle strade urbane di scorrimento la contestazione immediata, mediante fermo del veicolo, costituisca un motivo di intralcio per la circolazione. In tali ipotesi, è ammesso il ricorso a mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui all’art. 142 C.d.S. (limiti di velocità) e 148 C.d.S. (sorpasso); si deroga, dunque, al principio dell’obbligo della contestazione immediata. Si badi, l’art. 4 della citata legge non esclude aprioristicamente l’impiego dell’autovelox in strade diverse da quelle in esso indicate, per contro, lascia in vigore, nelle strade diverse, le disposizioni che ne consentono l’uso, permanendo però immutato l’obbligo di contestazione immediata[3] (salve le eccezioni di cui all’art. 201 c. 1 bis C.d.S.[4]).
In conclusione, la Suprema Corte accoglie il ricorso e precisa che: «la discrezionale individuazione prefettizia delle strade ove non è possibile il fermo di un veicolo (ed ove, quindi, può legittimamente evitarsi la contestazione immediata dell’infrazione al C.d.S. quanto alla velocità) non deve mai prescindere da quella che è la valutazione del tratto stradale. Solo in presenza, come nella fattispecie, di una strada urbana a scorrimento (ovvero con spartitraffico centrale) era, quindi, possibile la legittima previsione della mancata contestazione immediata». Nel caso oggetto di scrutinio, la strada non era dotata di “spartitraffico centrale”, né di “due carreggiate indipendenti” o di “due corsie per senso di marcia”; pertanto, la multa irrogata per eccesso di velocità ed elevata tramite autovelox, senza la necessaria contestazione immediata, è nulla quando difetta la prova che la rilevazione dell’infrazione sia avvenuta su di una “strada urbana a scorrimento”, munita di carreggiate indipendenti o divise da uno spartitraffico centrale.
Avv. Marcella Ferrari – Avvocato del Foro di Savona
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[1] L’articolo completo, alla lettera d), così recita: « D – Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate».
[2] Decreto legge 20 giugno 2002 n. 121 convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2002 n. 168
[3] In tal senso Cass. S.U. 13 marzo 2012 n. 3636
[4] Art. 201 c. 1 bis C.d.S. “Notificazione delle contestazioni”
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Diploma di Specialista in Professioni Legali conseguito presso la SSPL dell'Università di Genova con discussione della tesi “Contabilità informatica (art. 2215 bis c.c.) ed efficacia probatoria”, relatore Notaio Ugo Bechini (votazione finale 70/70)
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