Avvocatesse dello Stato: sì al riparto della quota degli onorari anche se in maternità
T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 05 ottobre 2016, n. 10048
Un gruppo di donne, «tutte Avvocati dello Stato con diverse decorrenze e relative classi stipendiali» asserivano di aver usufruito di un periodo di astensione obbligatoria per maternità ai sensi dell’art. 41 d.P.R. n. 3/1957, godendo dell’intero trattamento economico, comprensivo dell’indennità ex art. 2 l. n. 425/1984, «ma con esclusione dalla partecipazione al riparto delle competenze di cui all’art. 21 r.d. n. 1611/1933, pur risultando in detti periodi assegnatarie di numerosi affari, con significativo aumento del carico di lavoro complessivo».
L’Avvocatura di Stato aveva infatti comunicato loro la posizione economica dei colleghi di pari classe stipendiale comprensiva della quota di riparto, specificando che il mancato saldo era dovuto all’applicazione dell’art. 12 d.p.c.m. del 29 febbraio 1972, «in cui era stabilito che il diritto al riparto era escluso in tutti i casi di collocamento in aspettativa e in congedo straordinario, facendo salvi solo quelli ex art. 37, 2 comma, T.U. n. 3/1957 cit., tra i quali non era ricompresa la ‘maternità’».
Le ricorrenti chiedevano la declaratoria del loro diritto ad ottenere anche le somme contestate spettanti per i periodi di astensione per maternità, dato che questa esclusione, in estrema sintesi, contrasterebbe con una pluralità di norme interne (art. 37 Cost., art. 9 l. n. 114/2014, d.lgs. n. 151/2001, l. n. 53/2000, circolare INPS n. 6/2014 e circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 14/2000) e dell’UE (art. 157 TFUE, artt. 9,14,15 direttiva 2006/54/CE e art. 23 della Carta di Nizza) volte a tutelare la maternità e le pari opportunità tra i lavoratori. Si noti come questi diritti siano tutelati anche dagli artt. 8 e 20 della Carta sociale europea.
Il T.A.R. ha affermato che l’art. 12 d.p.c.m. 29 febbraio 1972, nella parte in cui esclude dal riparto della quota degli onorari gli avvocati ed i procuratori di Stato in congedo per maternità, deve essere disapplicato perché contrario a norme interne e dell’UE sulla tutela delle lavoratrici madri: gli avvocati e i procuratori dello Stato hanno, dunque, diritto a tutte le competenze spettanti loro ai sensi della norma citata e maturate a titolo di onorari di causa ex art. 21 r.d. n. 1611 del 1933 durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, secondo la normativa vigente pro tempore.
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avv. Giacomo Romano
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Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.