Avvocati, tariffe professionali: per le memorie non è dovuto un distinto onorario
Cassazione civile, sez. II, 16 marzo 2016, n. 5209
Poiché gli onorari spettanti all’avvocato per la redazione delle difese non sono dovuti in relazione ad ogni singolo atto difensivo, non possono considerarsi scritti difensivi autonomi e distinti dalle comparse conclusionali le memorie, che costituiscono insieme la “redazione delle difese” cui si riferisce il punto 8 parte III – per le cause davanti al Tribunale – della tabella A allegata alla tariffa forense, sicché per le memorie non è dovuto un distinto onorario ma può solo stabilirsi un aumento dell’onorario corrisposto per la redazione della comparsa conclusionale.
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