L’avvocato può insegnare diritto?

L’avvocato può insegnare diritto?

Compatibilità tra la professione di avvocato e quella di docente e in particolare con l’insegnamento del diritto.

Se un insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato chiede l’iscrizione all’albo degli avvocati, occorre chiedersi se il Consiglio dell’ordine degli avvocati possa rigettare l’istanza di iscrizione, ritenendo preclusivo l’art. 19, co. 1, L. 247/2012, in base al quale l’esercizio della professione è compatibile esclusivamente con l’insegnamento e l’attività di ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. Infatti, in base alla disciplina dettata dagli artt. 18 e 19 L. 247 cit., la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, (anche se con orario di lavoro limitato) e l’attività di insegnante in una scuola primaria statale resta al di fuori delle esenzioni di legge.

Secondo il Cnf, con il nuovo ordinamento, è stata superata la precedente disciplina (art. 3, co. 4, lett. a), R.D.L. 1578/1933, conv., con modif., dalla L. 36/1934: oggi, infatti, l’eccezione alla norma sull’incompatibilità riguarda espressamente soltanto gli insegnanti di materie giuridiche.

A fronte di questa tesi, si obietta che, nell’interpretazione delle Sezioni Unite 22623/2010, l’insegnamento in una scuola elementare non impedisce l’iscrizione all’albo. Se il principio considerato da tutelare è quello della libertà d’insegnamento, allora la specificazione “insegnamento o ricerca in materie giuridiche”, introdotta dalla nuova normativa, verrebbe a confliggere con tale principio. Di qui, secondo questa tesi, l’insegnante di scuola elementare, pur non insegnando certamente materie giuridiche, ha comunque il diritto di esercitare la professione forense come avvocato (sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con sent. 21949/2015).

Nel vigore della precedente disciplina dell’ordinamento della professione di avvocato, l’art. 3 R.D.L. n. 1578/1933, nel prevedere in via generale l’incompatibilità tra lo svolgimento della professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico, stabiliva tuttavia un’eccezione per i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori e i professori degli istituti secondari.

Con la sent. 22623/2010, le Sezioni Unite avevano interpretato la disposizione derogatoria contenuta nel citato art. 3 nel senso che, sussistendone i requisiti, l’incompatibilità era esclusa anche per i docenti delle scuole elementari. A tale conclusione, le Sezioni Unite giunsero sul rilievo che anche i docenti della scuola elementare godono della medesima libertà di insegnamento stabilita per gli altri docenti e devono essere in possesso della laurea, sicché la loro esclusione dall’eccezione prevista dall’ordinamento professionale si risolverebbe in una discriminazione in contrasto con il principio di eguaglianza.

L’art. 19 della L. 247/2012 ha invece un contenuto diverso, che non consente di ribadire l’interpretazione estensiva operata dalle sezioni unite con riferimento al quadro normativo precedente: infatti, ferma l’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato (art. 18, co. 1, lett. d)), l’art. 19 cit., al comma 1, come abbiamo già ricordato, fa salva un’eccezione con riguardo all’insegnamento o alla ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

Ai fini dell’operatività dell’eccezione alla regola generale dell’incompatibilità con qualunque attività di lavoro subordinato, anche part-time, la legge 247 cit. attribuisce rilievo non solo al luogo nel quale l’insegnamento o la ricerca si svolge (nelle università, nelle scuole secondarie e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione), ma − e ciò ha costituito una novità − anche all’ambito disciplinare dell’insegnamento o della ricerca, il quale, per espressa previsione, è esclusivamente quello delle «materie giuridiche».

L’univoco tenore letterale dell’art. 19 in esame non ne consente una lettura estensiva tale da ricomprendere, nell’ambito dell’eccezione, in nome dell’unitarietà della funzione docente, anche i docenti della scuola primaria, che insegnanti in materie giuridiche non sono.

Una diversa interpretazione non solo non si muoverebbe nel rispetto delle potenzialità obiettive del dato testuale, ma non terrebbe nemmeno conto della ratio della riforma, che è quella di ammettere un’eccezione alla regola che sancisce l’incompatibilità con qualsiasi rapporto implicante subordinazione e che vale anche per i docenti e i ricercatori, soltanto là dove l’insegnamento e la ricerca (costituenti la prestazione lavorativa) si esplichino in un settore disciplinare («materie giuridiche») comune a quello che tipicamente caratterizza la professione di avvocato.

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