Cancellazione Cassa Forense: la restituzione dei contributi versati richiede una specifica manifestazione di volontà
Cassazione civile, sez. lav., 26 giugno 2013, n. 16096
La sentenza trae origine da un’opposizione a cartella esattoriale presentata da un avvocato al quale era stato chiesto il pagamento dei contributi previdenziali della Cassa forense. L’avvocato aveva presentato reclamo avverso la delibera con cui la Cassa aveva disposto la sua iscrizione tardiva ai fini pensionistici e la liquidazione dei relativi oneri contributivi, chiedendo l’annullamento della delibera medesima. Detta delibera, tuttavia, non veniva annullata; al contempo veniva disposta, su istanza dell’interessato, la sua cancellazione dalla Cassa, a partire dall’anno di presentazione della domanda.
La L. n. 576 del 1980, art. 21, comma 1, prevede: “coloro che cessano dalla iscrizione alla cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all’art. 10, nonché degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione, esclusi quelli di cui alla tabella e allegata alla L. 22 luglio 1975, n. 319“.
L’istituto della restituzione dei contributi costituisce un sospetto peculiare della previdenza dei liberi professionisti, che non trova corrispondenza nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria, nel quale, di regola vige l’opposto principio dell’acquisizione, alla gestione previdenziale di appartenenza, dei contributi debitamente versati, nonostante che gli stessi non siano utili per l’insorgenza di alcun trattamento pensionistico (v., Cass. n. 10190 del 2002).
Tuttavia, per la restituzione dei contributi pagati occorre una manifestazione di volontà, espressa o tacita.
La Suprema Corte ha affermato che, all’intervenuta cancellazione a domanda, non consegue automaticamente il diritto alla restituzione dei contributi versati ma non sufficienti ad ottenere il trattamento pensionistico, ma occorre una specifica manifestazione di volontà in tal senso.
A parere della Corte, nel caso di specie, tale manifestazione di volontà va ravvisata nell’opposizione alla cartella esattoriale, incompatibile con l’intenzione di avvalersi dei benefici connessi alla previdenza forense e di voler corrispondere e stabilizzare i contributi richiesti.
La pronuncia in commento ha, altresì, ribadito il principio secondo cui l’obbligo restitutorio di cui all’art. 21, legge n. 576/1980 – avente ad oggetto i contributi soggettivi, ma non anche quelli integrativi – non comprende anche gli eventuali interessi di mora e le sanzioni di cui all’art. 18, comma 4, l. n. 576/1980, relativi al ritardato pagamento della somma dovuta in caso di sanatoria a mezzo di iscrizione tardiva alla Cassa (cfr. Cass. n. 10190/2002).
Pertanto, coloro che cessano dall’iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti previsti per ottenere il trattamento pensionistico, possono ottenere solo la restituzione degli importi pagati a titolo di contributi soggettivi, e non la maggiore somma (comprensiva di interessi moratori e sanzioni) versata per effetto della sanatoria.
N.B. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Comitato dei delegati), con delibera del 28 febbraio 2003 – 23 luglio 2004 (integrata con delibera del 13 novembre 2004), assunta con riguardo alla potestà di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994 e di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, (cfr., Cass. n. 24202 del 2009, punto 2.9. dei “motivi della decisione”), ha modificato l’articolo 4 del Regolamento della Cassa stessa, ed ha soppresso il diritto alla restituzione dei contributi sancito dalla citata L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 21, (Riforma del sistema previdenziale forense), prevedendo, in sostituzione, l’erogazione di una pensione a base contributiva.
Successivamente la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), nella parte in cui – ultimo periodo – nel modificare la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, ha disposto che “sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge“.
La legittimità costituzionale di tale ultima disposizione è stata più volte sottoposta al vaglio del Giudici delle Leggi, ma i relativi atti di rimessione non hanno superato il preliminare vaglio di ammissibilità (v., Corte cost., ordinanze n. 124 del 2008 e n. 15 del 2011, sentenza n. 263 del 2009).
Corte d’Appello Roma, 18 giugno 2014, n. 2219
Tuttavia, un filone giurisprudenziale di merito capeggiato dalla Corte di Appello di Roma afferma che la Cassa Forense può solo adottare “provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento o modificazione di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità maturate, nonché l’eventuale opzione per l’adozione del regime contributivo”.
La “non rimborsabilità dei contributi legittimamente versati” esula dunque da questi confini, essendo le fonti di rango primario le uniche abilitate ad incidere in materia previdenziale.
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avv. Giacomo Romano
Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.