Cassa Forense: l’avvocato cancellato ha diritto al rimborso di tutti i contributi
Tribunale Firenze, sez. lav., 29 gennaio 2014, n. 102
Un avvocato veniva cancellato dall’iscrizione alla Cassa Forense per incompatibilità poiché per più di dieci anni aveva ricoperto la carica di socio amministratore in una società in nome collettivo.
Agiva, quindi, in giudizio chiedendo di essere reiscritto alla Cassa ovvero, in subordine, chiedeva il rimborso dei contributi versati alla Cassa per il periodo di cancellazione dal 1996 al 2009, per l’importo di euro 64.849,13, oltre rivalutazione e interessi.
Chiedeva, inoltre, il rimborso dei contributi versati per il periodo dal 1.4.1985 al 31.12.1986 (per il quale era stata rilevata altra situazione di incompatibilità, relativa alla prestazione di lavoro dipendente, non contestata dal ricorrente), per l’importo di euro 1.130,78, oltre rivalutazione e interessi.
Il giudice ha rigettato la prima domanda ritenendo, infatti, sussistente la causa di incompatibilità contestata dalla Cassa al ricorrente, prevista dall’art. 3 RDL 1578/1933 secondo cui “l’esercizio delle professioni di avvocato e procuratore è incompatibile con l’esercizio…del commercio in nome proprio e altrui“.
Interessante, tuttavia, l’argomentazione del giudice in ordine alla seconda domanda formulata dall’avvocato e relativa alla restituzione dei contributi versati.
Il giudice ha affermato che “l’accertamento di una situazione di incompatibilità con l’iscrizione alla cassa forense comporta che l’iscritto ha diritto di ripetere dall’ente previdenziale i contributi versati dovendo ritenersi il relativo pagamento effettuato in adempimento di una obbligazione inesistente“, diritto che la Cassa Forense contestava per la quota costituita dai contributi integrativi.
Invero, il giudicante ha ritenuto che la restituzione debba essere integrale, comprensiva quindi anche di detti contributi.
Infatti – quanto al fatto che i contributi integrativi sono dovuti ex art. 11 L. 576/1980 per il fatto della mera iscrizione all’albo professionale indipendentemente dall’iscrizione alla Cassa – non appare risolutivo il mero dato formale dell’iscrizione all’albo, mancando appunto i presupposti per l’esercizio della professione.
Si potrebbe obiettare che la contribuzione integrativa viene corrisposta all’avvocato dai clienti e quindi, in caso di restituzione, vi sarebbe un indebito arricchimento a favore del professionista; tuttavia, il rilevo non è dirimente ai fini della restituzione da parte della Cassa, “riguardando la questione semmai la relazione tra il ricorrente e i clienti che hanno versato il contributo integrativo”.
Tanto chiarito, il giudice ha ritenuto dovute le somme richieste in restituzione dal ricorrente conteggiandole in complessivi euro 65.979,91 (dal 1996 al 2009 nonché dal 1985 al 1986), oltre interessi legali dalla scadenza di 120 giorni ex art. 7 L. 533/73 (norma che si applica a tutti i casi di richieste agli istituti previdenziali e assistenziali in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, non diversamente regolati).
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Ideatore, Coordinatore e Capo redazione avv. Giacomo Romano
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avv. Giacomo Romano
Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.