Cassa Forense, se l’avvocato non esercita la professione i contributi non valgono
Corte appello L’Aquila, sez. lav., 17 dicembre 2015, n. 1365
L’iscrizione alla Cassa Forense deve essere «effettiva», come espressamente prevede la l. 20 settembre 1980 n. 576, per cui, a fronte del dato storico della formale iscrizione, deve comunque ricorrere il concreto e protratto esercizio dell’attività professionale: in altri termini, è richiesta l’autenticità della situazione sottesa all’iscrizione, desumibile anche attraverso presunzioni semplici, quali la percezione di un reddito professionale minimo ai fini dell’IRPEF ovvero l’esistenza di un minimo volume d’affari ai fini dell’IVA, sicché legittimamente la Cassa può neutralizzare la contribuzione del professionista che, pur formalmente iscritto, sia portatore di requisiti reddituali e di volume d’affari sintomatici di una situazione apparente di esercizio di attività professionale non corrispondente alla situazione reale; la mancanza di tale effettività dell’iscrizione, intesa appunto come iscrizione che non si accompagni ad un’autentica e veritiera situazione di esercizio dell’attività professionale, inficia la correlativa contribuzione, sicché in tal caso il versamento dei contributi non è utile al fine dell’integrazione del prescritto requisito contributivo ed attribuisce a colui che l’ha eseguito solo il diritto ad ottenere il rimborso delle somme versate.
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Corte d’Appello di Roma, 18 giugno 2014, n. 2219
L’avvocato che cessa l’iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense senza avere raggiunto i requisiti di età e contributivi necessari per la liquidazione della pensione ha diritto alla restituzione della contribuzione soggettiva versata.
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CANCELLAZIONE CASSA FORENSE: i contributi versati vanno restituiti
Contra: Cassazione civile, sez. lav., 06 giugno 2011, n. 12209
In tema di previdenza forense, è coerente con la facoltà di optare per il sistema contributivo (in quanto comportante un palese ampliamento dell’area di utilizzabilità a fini pensionistici dei contributi versati legittimamente alla Cassa) la contestuale previsione (art. 4, comma 1, del regolamento della Cassa) della non restituibilità dei contributi medesimi; pertanto, al pari della opzione per il contributivo, la previsione della non restituibilità dei contributi risulta rispettosa dei limiti, idonea ad abrogare tacitamente la contraria previsione (di cui all’art. 21 l. n. 576/80) del diritto alla restituzione dei contributi non utilizzabili a fini pensionistici. Né può derivarne la lesione di diritti quesiti (presupponente la loro maturazione prima del provvedimento ablativo), ovvero di legittime aspettative o dell’affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica, posto che la previsione della non restituibilità dei contributi legittimamente versati risulta coerente, da un lato, con la regola generale e, dall’altro con la previsione contestuale della facoltà di optare, a condizioni di maggior favore, per il sistema contributivo di calcolo della pensione.
Guida pratica alla pensione dell’avvocato – Cassa forense e previdenza Copertina flessibile – 31 mag 2015
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Tribunale di Trani, sez. Lavoro, sentenza 2 maggio 2016, n. 807
L’avvocato in stato di bisogno economico ha diritto ai sensi dell’art. 17 della L. n. 141/1992 all’erogazione in suo favore del trattamento di assistenza ordinaria da parte di Cassa Forense.
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avv. Giacomo Romano
Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.