Cassazione, ctu contabile e ordine di esibizione ammesse nei giudizi bancari
Cass. Civ., sez. I, 15 marzo 2016, n. 5091
a cura di Giacomo Romano
Il caso
Due correntisti agivano in giudizio contro la loro banca, con la quale avevano stipulato diversi contratti di conto corrente.
In particolare, gli attori chiedevano la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali accusate di contenere interessi ultralegali, anatocismo nonché commissioni di massimo scoperto e, pertanto, domandavano la condanna dell’istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni patiti.
I giudici di merito rigettavano le pretese degli attori sul presupposto che gli stessi non avevano prodotto alcuna prova dell’andamento dei conti, dei tassi di interesse applicati, delle spese e delle commissioni.
Pertanto, a detta sia del Tribunale sia della Corte d’Appello le richieste istruttorie formulate dagli attori avevano una palese finalità esplorativa, mancando agli atti qualsiasi prova dei fatti.
La decisione
La Suprema Corte ha affermato che, allorquando vengano formulate delle richieste istruttorie (nel caso di specie, ctu contabile ed ordine di esibizione), il giudice non può rigettare la richiesta sulla base della supposta insufficienza della documentazione prodotta ma deve motivare esplicitamente anche e soprattutto con riferimento alla rilevanza dei documenti.
La tematica non è di poco momento atteso che, come noto, nei giudizi bancari l’onere della prova ricade sul correntista che spesso si ritrova nella condizione di veder rigettare le proprie richieste di risarcimento proprio perché non riesce a provare l’irregolare andamento dei conti correnti a causa della estrema complessità della materia, un vero e proprio calvario.
La sentenza in esame, finalmente, elimina ogni perplessità sul punto e costituisce un sicuro aiuto per i correntisti.
Nello specifico, gli Ermellini, hanno affermato che la consulenza ha natura esplorativa quando è finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi, non provati dalla parte che li allega.
Tuttavia, pur nella vigenza del predetto principio di diritto, la Cassazione ha chiaramente evidenziato che nei giudizi bancari non ha natura esplorativa la consulenza intesa a ricostruire l’andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza.
Ma vi è di più. Quando, infatti, l’accertamento di determinate situazioni di fatto può effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, è consentito al ctu anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti.
Quanto all’ordine di esibizione gli Ermellini hanno evidenziato che, quando è indubbia l’esistenza di rapporti di conto corrente, come nel caso in cui non sussistano contestazioni della banca, la richiesta di esibire in giudizio i documenti non può mai essere considerata esplorativa.
In conclusione, per rigettare una richiesta istruttoria (ctu od ordine di esibizione) la documentazione agli atti deve essere non solo insufficiente ma anche irrilevante.
La pronuncia costituisce davvero un duro colpo per gli istituti bancari che troppe volte hanno beneficiato dei “formalismi” processuali per evitare sicure condanne risarcitorie nei confronti dei correntisti derubati (sic!) dei propri risparmi.
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avv. Giacomo Romano
Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.