Cassazione, revoca del mantenimento agli studenti fuori corso

Cassazione, revoca del mantenimento agli studenti fuori corso

Cass. Civ., sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1858

Il caso

Con ricorso presentato al Tribunale di Napoli, una madre domandava la modifica delle condizioni di divorzio insistendo, in particolare, sulla revoca del contributo in favore dei figli.

In prima istanza, il Tribunale napoletano rigettava la richiesta; la madre, quindi, proponeva reclamo presso la Corte di Appello di Napoli, la quale accoglieva in toto la domanda disponendo, quindi, la revoca dell’assegno di mantenimento.

A seguito di tale decisione, l’ex marito proponeva gravame davanti alla Corte di Cassazione evidenziando, nello specifico, che attesa la mancanza di autosufficienza economica dei due figli, agli stessi non poteva negarsi il mantenimento, malgrado fossero oramai entrambi maggiorenni.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del padre confermando, così, quanto già deciso in sede d’Appello.

Gli Ermellini hanno ribadito un principio già evidenziato in altre pronunce: la mancata autosufficienza economica della prole può legittimare comunque la revoca del mantenimento da parte dei genitori.

Infatti, il figlio che si sottrae “volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (tra le altre Cass. n. 407/2007; n. 8954/2010)” perde il diritto ad essere mantenuto dai genitori, poiché, pur avendo avuto la possibilità concreta di raggiungere l’agognata autosufficienza economica, consapevolmente e colpevolmente vi rinuncia.

Nella fattispecie, la “colpa” dei figli è stata individuata dalla Cassazione nella circostanza che la prole, avendo avuto la possibilità di un’adeguata formazione universitaria, ha protratto oltre ogni limite il periodo ragionevolmente dedicato agli studi.

In particolare, entrambi i figli risultavano iscritti all’Università risultando “fuori corso” avendo, inoltre, conseguito risultati poco apprezzabili.

L’uno era iscritto al Corso di Laurea di Scienze Biologiche al terzo anno avendo superato soltanto 4 esami, mentre l’altro era oramai un “veterano” per la quarta volta fuori corso in Cultura e Amministrazione dei beni Culturali avendo superato poco meno della metà degli esami complessivi.

Mala tempora currunt per coloro i quali hanno dimenticato il vecchio detto “ad maiora”, specialmente in tempi di crisi economica, quando maggiore dovrebbe essere l’impegno e la determinazione verso la realizzazione professionale.

Fonte: www.camminodiritto.it

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avv. Giacomo Romano

Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.

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