CASSAZIONE: stop all’azione recuperatoria ex art. 22 della l. 689/81
a cura di Antonio Di Mauro
L’opposizione a cartella esattoriale che pone alla base dell’opposizione stessa l’omessa notifica del verbale sotteso deve essere qualificata esclusivamente come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non già quale opposizione ex art. 22 della legge 689 del 1981
La vicenda al vaglio della Suprema Corte di Cassazione attiene ad una opposizione avverso cartella esattoriale, emessa dall’Agente della Riscossione Equitalia Sud S.p.a., per mancata notifica del presupposto verbale di contestazione irrogato dal Comune di Roma – Roma Capitale, proposta oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella medesima.
Come è noto infatti la giurisprudenza consolidata suole distinguere tre tipologie di opposizioni da proporre, a seguito di notifica di cartella esattoriale:
1) opposizione ex art. 615 c.p.c., qualora si intendesse contestare fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi del diritto di procedere all’esecuzione, anche successivi rispetto alla formazione del titolo (l’esempio di scuola concerne l’eccezione di prescrizione del diritto di credito); tale rimedio è proponibile fino al momento della vendita o assegnazione dei beni pignorati;
2) opposizione ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui l’opponente lamentasse la sussistenza di vizi formali afferenti alla cartella esattoriale; in tal caso il rimedio è esperibile entro il termine di 20 giorni decorrenti dal singolo atto esecutivo;
3) opposizione ex art. 22 della l. 681/81, solo quando fosse rilevata la mancata notifica del presupposto verbale di contestazione, per infrazione al C.d.s.; in tal caso il termine entro il quale proporre ricorso è di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella esattoriale. Quest’ultimo rimedio, invero, è consentito ex lege avverso sanzione amministrativa (es. multa) al fine di contestarla nel merito. Tuttavia, la giurisprudenza, ha sempre ritenuto ammissibile tale rimedio altresì avverso cartella esattoriale, in termini di azione recuperatoria, attesa la mancata notifica del verbale prodromico.
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Con sentenza n. 3751 del 25 Febbraio 2016, gli Ermellini sembrano aver definitivamente escluso che, qualora si contesti una cartella di pagamento per omessa notifica del verbale di contestazione presupposto, sia proponibile l’azione recuperatoria ex L. 681/81 nel termine di 30 giorni; nel caso di specie può sempre proporsi opposizione ex art. 615 c.p.c., deducendo la nullità della cartella per inesistenza del titolo esecutivo, con il vantaggio che tale rimedio non trova limiti temporali di contestazione giudiziale (rectius: il rimedio è esperibile fino al momento della vendita o assegnazione dei beni pignorati).
Che la Corte di Cassazione abbia ridotto, in questi casi, i rimedi esperibili? Sicuramente sì, ed a vantaggio senza dubbio del contribuente.
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Antonio Di Mauro
Nato a San Giorgio a Cremano nel 1987, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza nel Novembre 2013, presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, preparando e discutendo tesi di laurea in “Diritto Processuale Civile”, dal titolo “La Causa Petendi”, relatore Prof. Angelo Scala.
Inizia tirocinio e successiva consolidata collaborazione fin da Gennaio 2014 presso studi legali ubicati in Napoli, occupandosi principalmente di diritto civile e tributario.