CAYMAN: vietate le normative nazionali che ostano alla libera circolazione di capitali

CAYMAN: vietate le normative nazionali che ostano alla libera circolazione di capitali

L’articolo 64 TFUE dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che prevede una tassazione forfettaria dei redditi dei titolari di quote di un fondo d’investimento estero, allorché quest’ultimo non soddisfi taluni obblighi previsti dalla legge, costituisce una misura vertente su movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari.

Vedi Sentenza Corte di Giustizia Europea Sezione Prima C- 560-13

Nel caso di specie, la pronuncia verteva sull’acquisto di quote di fondi d’investimento situati nelle Isole Cayman tra una persona fisica residente in Germania ed il Finanzamt Ulm (autorità tributaria tedesca). La persona fisica era titolare di un deposito presso una banca con sede in Liechtstein, il quale conteneva partecipazioni in fondi d’investimento con sede nelle Isole Cayman. Tali fondi, secondo l’autorità tributaria tedesca, non soddisfacevano gli obblighi di notifica, registrazione e prova previsti dalla normativa nazionale (AusInvestmG). L’investitore dichiarava di aver conseguito redditi da capitale provenienti dal deposito di cui essa stessa era titolare; a seguito di tale dichiarazione, l’autorità tributaria modificava gli avvisi di accertamento, definendo l’importo dei redditi di capitale derivanti dalle partecipazioni per un totale superiore. Veniva proposto reclamo avverso tali supplementi d’imposta, avanzando l’ipotesi di una incompatibilità della tassazione forfettaria prevista dalla normativa nazionale ed il principio di libera circolazione di capitali. Ad avviso del giudice del rinvio, la tassazione forfettaria è idonea a dissuadere gli investitori dal compiere investimenti che non soddisfano i criteri previsti dalla normativa nazionale.
Dunque, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 64 TFUE debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una tassazione forfettaria dei redditi di titolari di quote di un fondo d’investimento estero, allorché quest’ultimo non soddisfi taluni obblighi normativi, costituisce una misura vertente su movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari ai sensi di detto articolo.
Secondo i giudici della Corte, rientra nell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE una normativa nazionale che, applicandosi a movimenti di capitali destinati a o provenienti da Stati terzi, limita la prestazione di servizi finanziari. Nella fattispecie, l’acquisto di quote di fondi d’investimento situati nelle Isole Cayman, nonché la riscossione dei dividendi che ne derivano, implicano la prestazione, mediante i fondi d’investimento, di servizi finanziari a vantaggio dell’investitore interessato. Siffatto investimento si distingue da un acquisto diretto, da parte di un investitore, di quote di società sul mercato, in quanto gli consente, grazie ai suoi servizi, in particolare, di beneficiare di una maggiore diversificazione tra differenti elementi dell’attivo, nonché di una migliore ripartizione dei rischi. Pertanto secondo i Giudici l’art 64 TFUE dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, La quale prevede una tassazione forfettaria dei redditi dei redditi dei titolari di quote di un fondo d’investimento estero, costituisce una misura vertente su movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari ai sensi di tale articolo.

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