Chi paga per i danni da infiltrazioni?

Chi paga per i danni da infiltrazioni?

Chi paga i danni da infiltrazioni?

Quando si parla di danni da infiltrazioni non si riesce mai a comprendere se nella categoria di “cose” oggetto di tutela siano da ricomprendere solo i beni mobili o se si possa allargare il raggio di disciplina anche ai beni immobili. Volendo trovare una specifica indicazione tra le righe del codice civile, l’art. 180  ci suggerisce che sono beni le cose che noi possiamo identificare con gli oggetti materiali o corporali , che solo in seconda battuta proprio per volontà di rimanere in una definizione generica si distinguono poi in mobili o immobili. Resta allora un dubbio: in caso di danni provocati da infiltrazioni il responsabile paga per i danni cagionati ai soli beni mobili o anche a quelli immobili?

Possiamo provare a dare una risposta  facendo riferimento ad una recente pronuncia giurisprudenziale che ha provato a risolvere questo dilemma. Il proprietario Tizio ha convenuto in giudizio il Condominio in cui risiede per chiedere risarcimento per i danni subiti a seguito di infiltrazioni avvenute nel suo immobile. Il Condominio per tutta risposta ha richiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della assicurazione con la quale illo tempore aveva stipulato un contratto per responsabilità civile verso terzi. Ma l’assicurazione si è costituita in giudizio contestando tutte le pretese risarcitorie e formulando eccezioni processuali e di merito. A seguito della richiesta consulenza tecnica, il ctu investito della verifica sull’origine delle infiltrazioni , sugli effetti delle stesse e sui danni arrecati, determinava che le infiltrazioni erano state provocate dalla rottura di una tubatura condominiale posta al di sotto della pavimentazione che come conseguenza ha comportato l’immissione di un flusso di acqua e dei successivi danni all’immobile di Tizio. Il tribunale di Milano con Sentenza del 02.09.2016 ha respinto l’eccezione formulata dalla assicurazione condominiale, ritenendo non plausibile la distinzione che essa pretendeva tra beni mobili e beni immobili per vedere riconosciuta la copertura  assicurativa e il risarcimento danni solo a favore di quest’ultimi.

Il giudice ha dunque ritenuto il condominio responsabile in via autonoma e ha bocciato la presunta distinzione che si era ipotizzata tra i beni mobili quali mobilio, suppellettili, oggetti costituenti l’arredamento del singolo appartamento , e i beni immobili da intendersi nella loro interezza. Volendo rispondere all’originario dubbio allora il responsabile di infiltrazioni paga per tutti i danni arrecati senza distinzione tra cose mobili e immobili.

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Anna Ferrari

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