Come annullare il debito con Equitalia mediante una facile istanza

Come annullare il debito con Equitalia mediante una facile istanza

Tribunale di Salerno, sentenza n. 603/2016

Se la cartella esattoriale o qualsiasi altro atto di Equitalia è illegittimo il contribuente può fare una semplice istanza e se non ottiene risposta entro 220 giorni il debito si annulla definitivamente.

E’ questo il principio sancito da una innovativa sentenza del Tribunale di Salerno che, ripercorrendo le stesse argomentazioni già espresse dalla Commissione tributaria di Milano [1], ha accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso un atto di pignoramento di Equitalia nei suoi confronti.

A detta del giudice campano, “fondata è l’eccezione in base alla quale l’efficacia dei ruoli posti a fondamento del pignoramento sarebbe sospesa ex lege avendo” – il ricorrente – “provveduto, con dichiarazione ex art.1 comma 538 l. 228/2012 notificata in data 11/02/2013, a far valere la prescrizione dei crediti per cui si procedeva senza ricevere alcuna risposta dall’agente della riscossione”.

Nel caso di specie, il ricorrente, dopo aver ricevuto la notifica di un’intimazione di pagamento, aveva inviato ad Equitalia una dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 538, della legge n. 228/2012, con la quale eccepiva la prescrizione delle pretese. A seguito di ciò, il concessionario della riscossione, anziché arrestare la sua attività per verificare quanto dichiarato dal contribuente, aveva provveduto a notificare comunque l’atto di pignoramento dei crediti presso terzi.

Ebbene, “a seguito della presentazione da parte del contribuente in data OMISSIS dell’istanza prevista dalla normativa sopra richiamata, l’Ente della riscossione non poteva procedere con le forme della riscossione esattoriale di cui all’art.72 bis D.P.R. n.602/73 (…) essendo tenuto a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore”.

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Infine, il Tribunale di Salerno ha affermato che “il comma 539 detta la procedura per la definizione dell’istanza del contribuente, la quale è, in buona sostanza, la seguente: il concessionario invia la dichiarazione del debitore all’ente creditore, il quale entro sessanta giorni provvede a trasmettere al concessionario ed al debitore l’esito dell’esame della documentazione ricevuta…Trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite … sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato autonomamente discaricato dai relativi ruoli”.

[1] Commissione Tributaria Provinciale, Milano, sez. 40, sentenza 23.06.2015, n. 5667

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Tribunale di Salerno, sentenza n. 603/2016

Commissione Tributaria Provinciale, Milano, sez. 40, sentenza 23.06.2015, n. 5667

 

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Rita Mazzacano

Rita Mazzacano si è laureata nel 2011 in Giurisprudenza con 110 e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con una tesi in diritto amministrativo. Ha svolto il tirocinio forense presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli. Ha conseguito il titolo di Avvocato nel 2014 ed attualmente collabora con uno studio legale che si occupa principalmente di diritto del lavoro.

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