COMUNE IN DISSESTO: lo Stato deve pagare i debiti

COMUNE IN DISSESTO: lo Stato deve pagare i debiti

Corte europea diritti dell’uomo Sez. II, 24 settembre 2013, n. 43892

a cura di Paolo Ferone

Lo Stato è tenuto a garantire il pagamento dei debiti contratti dai Comuni che dichiarano il dissesto finanziario.

In questo particolare momento di crisi nel quale aziende e privati attendono il pagamento di crediti a loro spettanti dalle pubbliche amministrazioni, è opportuno richiamare le sentenze della CEDU in difesa dei creditori delle PA.

Una disparità di trattamento, tra privati e PA, alla quale la CEDU decise di porre fine, riconoscendo che “la dichiarazione di dissesto di un Comune non può costituire una valida ragione per non ottemperare agli impegni”.

Fatto

Un percorso tutto in salita quello vissuto dai ricorrenti, creditori del Comune di Benevento, i quali si vedevano riconoscere con sentenza pronunciata dall’Autorità Giudiziaria competente, diritti di credito nei confronti del suddetto ente, il quale, tuttavia, era stato precedentemente dichiarato “dissestato”, e per tale ragione, grazie alle leggi di particolare favore destinate alla PA, i cittadini/ricorrenti non riuscivano a vedersi riconoscere quanto a loro dovuto.

Uno dei ricorrenti agiva anche in via esecutiva per il pignoramento dei beni appartenenti al municipio; avverso tale azione il Comune proponeva opposizione costringendo il ricorrente a rinunciare all’azione intrapresa.

Per approfondimenti sul dissesto degli enti locali: Dissesto e predissesto finanziario negli enti locali. Analisi e confronti in un’ottica economico-aziendale

La decisione

La CEDU con la pronuncia n. 43892/04 (identica è la coeva pronuncia De Luca c. Italia, n. 43870/04), ha stabilito i seguenti principi:

1) In primis il ricorso è stato ritenuto fondato perché “vi è stata una interferenza con l’esercizio del diritto al rispetto della proprietà, la legge in questione ha avuto l’effetto di rinviare a tempo indeterminato la possibilità di recuperare il debito”. Tale interferenza non è stata considerata legittima ai sensi dell’articolo 1 Protocollo n. 1 in quanto avrebbe creato una situazione di incertezza e avrebbe privato i ricorrenti di ogni possibilità di tutela giurisdizionale. Infatti la somma richiesta, essendo stata inserita nella massa passiva, non avrebbe potuto beneficiare né degli interessi legali né della somma a titolo di compenso dell’inflazione, fino alla chiusura della procedura di liquidazione;

2) “un “credito” può costituire un “bene” ai sensi dell’articolo 1 protocollo n. 1 se è sufficientemente dimostrata la sua esigibilità”; stando ai fatti la Corte ha ritenuto i ricorrenti titolari di un credito certo, liquido ed esigibile e che il Tribunale di Benevento aveva condannato il Comune a pagare oltre al risarcimento anche gli interessi legali e un importo a titolo di compenso per l’inflazione;

3) i Giudici di Strasburgo hanno ritenuto che “la mancanza di risorse di un comune non può giustificare che lo stesso ometta di onorare gli obblighi che derivano da una sentenza definitiva pronunciata contro l’ente” ((si vedano, mutatis mutandis, Ambruosi c. Italia, n. 31227/96, §§ 28-34, 19 ottobre 2000, e Bourdov c. Russia, n. 59498/00, § 41, CEDU 2002-III);

4) infine, è stata riconosciuta anche la violazione dell’art.6 della Convenzione, poiché i ricorrenti non hanno potuto proseguire l’azione esecutiva nei confronti del Comune di Benevento.

Di fatto i richiedenti, secondo la Corte, ricevevano un’ingerenza nell’esercizio del loro diritto di accesso ad un tribunale, “il diritto ad un tribunale…sarebbe illusorio se l’ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva ed obbligatoria restasse inefficace a scapito di una parte. L’esecuzione di un giudizio o arresto, di qualunque giurisdizione, devono essere considerati come facenti parte integrante del “processo” ai sensi dell’art.6”.

La CEDU, riconoscendo tali violazioni ha stabilito che “in quanto componente statale, un’autorità locale non può utilizzare le proprie difficoltà finanziarie come scusa per non onorare gli obblighi imposti da una sentenza del tribunale”, e dunque che lo Stato è tenuto a garantire il pagamento dei debiti contratti dai Comuni che dichiarano il dissesto finanziarioVedi anche: Il dissesto finanziario negli enti locali. Un modello per l’analisi e la prevenzione dei default.

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