COMUNE: si può recuperare il credito accertato dopo il dissesto
Cons. Stato sez. V, 06 maggio 2015 n. 2263
a cura della redazione di Salvis Juribus
Il debito che abbia origine in epoca antecedente alla dichiarazione di dissesto non ricade nel divieto di introduzione e prosecuzione delle azioni esecutive, attualmente previsto dall’art. 248 del d.lgs.267/2000 se è stato accertato, mediante sentenza passata in giudicato in data successiva al dissesto.
Il fatto
Il Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 71/2013 rigettava l’opposizione formulata ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 217/2008, emanato dal medesimo Tribunale, con cui il Comune di Lungro veniva condannato al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di €. 47.761,14 e condannato al pagamento dei 4/5 delle spese legali, liquidate in complessivi euro 3.300,00.
Le società creditrici ricorrevano davanti al TAR della Calabria, sede di Catanzaro, per ottenere la dichiarazione di ottemperanza del Comune resistente alla sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 71/2013, passata in giudicato; chiedevano inoltre il risarcimento del danno ex art. 112 co. 3 c.p.a., per la mancata esecuzione, violazione ed elusione del giudicato.
Il Collegio rilevava la procedibilità dell’azione, in considerazione del fatto che il titolo giudiziale azionato era passato in giudicato in data successiva alla dichiarazione di dissesto del Comune inottemperante e ciò in base alla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sentenza Cons. Stato sez. V 11 giugno 2013 n. 3232), secondo cui, se il debito di cui si controverte, ancorché abbia origine in epoca antecedente alla dichiarazione di dissesto, è stato accertato, mediante sentenza passata in giudicato in data successiva, non ricade nel divieto di introduzione e prosecuzione delle azioni esecutive, attualmente previsto dall’art. 248 del d.lgs.267/2000.
Il Comune di Lungro impugnava la sentenza del TAR, sostenendone l’erroneità, poiché sulla base dell’art. 248 T.U.E.L., dalla data di dichiarazione dello stato di dissesto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive da parte di organi straordinari di liquidazione, mentre quelle definite confluiscono nella massa passiva.
Per approfondimenti:
Il dissesto finanziario negli enti locali. Un modello per l’analisi e la prevenzione dei default Copertina flessibile – 8 giu 2016
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Tar avesse fatto puntuale applicazione dell’insegnamento più volte affermato dalla giurisprudenza dei giudici di Palazzo Spada in ordine all’applicazione dell’art. 85, comma 4, del d.lgs. 77/1995, secondo cui i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria, anche se il fatto genetico dell’obbligazione è anteriore alla dichiarazione, ma seguono le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell’Ente (Sez. V, n. 5788 /2001; n.2455 /2003).
Infatti, l’ambito indicato dal legislatore non può considerarsi esteso fino ad includere nella massa passiva debiti ancora in via di accertamento e pertanto privi dei requisiti della certezza, della liquidità ed esigibilità.
La dichiarazione dello stato di dissesto finanziario costituisce in ogni caso una situazione che non preclude l’emanazione della pronuncia giurisdizionale di esecuzione di un giudicato ma, semmai, solo le conseguenti azioni esecutive dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto, né preclude che sui debiti peculiari dell’ente locale maturino interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’articolo 1224 codice civile, a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.
In conclusione, il debito, in quanto diventato certo, liquido ed esigibile dopo la data della dichiarazione di dissesto, pur riferendosi ad atti di gestione antecedenti tale data, doveva essere liquidato nelle forme ordinarie e non rinviato alla Commissione liquidatrice per essere assunto nella massa passiva del dissesto e liquidato con la speciale procedura di cui agli articoli 77 e seguenti del d.lgs. n. 77 del 1995.
Per la stessa ragione, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione appellante, non sussisteva alcuna preclusione all’azione esecutiva.
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