CONCESSIONE DI SERVIZI: il Consiglio di Stato conferma l’applicabilità del rito abbreviato

CONCESSIONE DI SERVIZI: il Consiglio di Stato conferma l’applicabilità del rito abbreviato

Cons. Stato, sez. III, Pres. Lignani – Est. Cacace, 29 maggio 2015, n. 2704

a cura di Maria Amoruso

L’affidamento del servizio di gestione di distributori automatici è ricondotto dalla giurisprudenza unanime nell’àmbito della concessione di servizi disciplinata dall’art. 30 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006), pacificamente rientrante nella casistica di cui all’art. 119, c. 1, lett. a) del codice del processo amministrativo (controversie relative ai “provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture). Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, il termine “affidamento di servizi” usato dal legislatore deve senz’altro intendersi come riferito sia agli appalti che alle concessioni di pubblico servizio, per chiare ragioni testuali e sistematiche: – testuali, in quanto la norma considera in modo unitario la procedura di affidamento senza operare alcuna distinzione tra appalti e concessioni di pubblici servizii, sì che essa non può che intendersi riferita anche allo “affidamento di … servizi mediante concessione” ( v. art. 3, c.36, del citato D. Lgs. n. 163/2006); – sistematiche, in quanto una disciplina differenziata dei due istituti si porrebbe in palese contrasto con le finalità perseguite dal legislatore, volte ad assicurare la massima speditezza nell’intera materia degli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture, senza distinzione di sorta.

Il fatto

Nel caso di specie, la Società ricorrente – già vincitrice di una gara informale indetta ex art. 30 D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento della concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e snacks – impugnava la delibera di riaggiudicazione del medesimo servizio, con la quale quest’ultimo veniva affidato ad un’altra società.

Il T.A.R. Calabria – Catanzaro dichiavara irricevibile il ricorso perchè depositato oltre il termine di 15 giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione, in quanto le controversie concernenti le concessioni di pubblico servizio sono «assoggettate alla disciplina di cui all’art. 119 c.p.a.».

La Società ricorrente proponeva gravame asserendo che, poiché il bando di gara era disciplinato dall’art. 30 del Codice dei contratti pubblici, non troverebbe applicazione la disciplina speciale di cui all’art. 120 del Codice del processo amministrativo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha confermato l’irricevibilità del ricorso di primo grado «dovendo nella fattispecie in esame trovare applicazione il rito abbreviato di cui all’art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a., con la conceguenza che il ricorso originario andava depositato (il che pacificamente non è stato) entro il termine dimidiato previsto da tale disposizione processuale».

I Giudici di Palazzo Spada, invero, hanno rinsaldato l’orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo il quale l’affidamento di una concessione di pubblico servizio rientra nella casistica dell’art. 119, comma 1, lett. a) c.p.a., disciplinante il cd. rito abbreviato da applicarsi alle controversie in esso elencate, tra le quali si annoverano anche «i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti».

Il Supremo Consesso di giustizia amministrativa ha evidenziato, infatti, che il termine “affidamento di servizi” deve intendersi riferito sia agli appalti che alle concessioni in quanto, da un lato, sotto il profilo testuale, l’art. 3 co. 36 D.Lgs. 163/2006 non opera alcuna differenziazione tra appalti e concessioni («Le «procedure di affidamento» e l’ «affidamento» comprendono sia l’affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee»); dall’altro lato, sotto il profilo sistematico, è stato evidenziato che contemplare discipline diverse per i due istituti sarebbe in contrasto con le esigenze di celerità perseguite dal legislatore.

Il Consiglio di Stato, pertanto, ha concluso per l’applicabilità degli artt. 119 e 120 del Codice del processo amministrativo anche alle controversie sull’affidamento delle concessioni di servizi pubblici, poichè «la riconducibilità della fattispecie alle previsioni di cui all’art. 30 del “codice dei contratti pubblici”» non è argomentazione valida ad escluderne l’applicazione.

CONFORMI: Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4682; Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2013, n. 811 Cons. Stato, sez. VI, 16 gennaio 2014, n. 152; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio, 2015 n. 416.

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