CONDONO EDILIZIO: inammissibile la sanatoria parziale di un intervento abusivo a carattere unitario

CONDONO EDILIZIO: inammissibile la sanatoria parziale di un intervento abusivo a carattere unitario

Va qualificata come un intervento di nuova costruzione la realizzazione di una struttura di importanti dimensioni, ancorché contraddistinta da materiali leggeri quali legno e ferro, che rendono la stessa solida e robusta e che fanno desumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto stesso.

Non si può pretendere a posteriori una sanatoria parziale con scorporo dei volumi in eccesso, allorché si tratti di intervento abusivo a carattere unitario e per questo insuscettibile di un frazionamento d’ufficio.

Questi i principi affermati dal T.AR. – Emilia Romagna, Sez. I, in persona del dott. Italo Caso con la sentenza del 26 febbraio 2015 n. 276.

Nel caso di specie, il ricorrente presentava una domanda di concessione di condono edilizio ex art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 per i lavori di “ristrutturazione di una porzione del piano terra, consistente nel cambio di destinazione d’uso di un locale ad uso servizi in cucina, demolizione di divisorio, di fioriere interne con creazione di un bagno, antibagno ed ampliamento dell’ingresso, trasformazione della copertura piana in terrazzo, copertura di due pergolati, in un fabbricato…”.

Il Comune di Cesena rigettava l’istanza perché relativa ad intervento abusivo che, per la copertura dei pergolati, aveva determinato un incremento della cubatura superiore ai 100 mc., in contrasto con l’art. 33, comma 3, lett. b), della legge reg. n. 23 del 2004.

Avverso il diniego l’interessato proponeva gravame, asssumendo indebitamente applicato il limite dei 100 mc. di aumento di volumetria, in quanto introdotto da una legge regionale non ancora vigente al momento della presentazione dell’istanza; lo stesso, imputava all’Amministrazione di avere erroneamente ascritto ad un incremento di cubatura la copertura dei due pergolati, giacché intervento in sé inidoneo a creare volume; lamentava, infine, che non si fosse ammesso a sanatoria il minore dei due pergolati, viste le dimensioni inferiori al limite di legge.

Il Giudice, in primis, ha ritenuto che va qualificata come un intervento di nuova costruzione la realizzazione di una struttura di importanti dimensioni, ancorché contraddistinta da materiali leggeri quali legno e ferro, che rendono la stessa solida e robusta e che fanno desumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto stesso.

Ebbene, tenuto conto che, nel caso in esame, le caratteristiche delle strutture in questione erano tipiche di un intervento che, per l’estensione, la copertura, l’intelaiatura infissa al pavimento attraverso pilastri e la parziale chiusura laterale, implicava un uso permanente e di rilevante impatto del manufatto sul territorio, il Giudice ha escluso la configurabilità di un mero arredo del giardino ed ha, invece, invece ravvisato un caso di abusiva creazione di volumetria.

Su tali presupposti, il Tribunale ha ritenuto di rigettare la richiesta di sanatoria parziale presentata dal ricorrente riguardo la parte minore dei due pergolati, viste le dimensioni inferiori al limite di legge (100 mc).

Il Tribunale, riprendendo un proprio orientamento, ha infatti sostenuto che non si può pretendere a posteriori una sanatoria parziale con scorporo dei volumi in eccesso, allorché si tratti di intervento abusivo a carattere unitario e per questo insuscettibile di un frazionamento d’ufficio.

In conclusione, l’intervento abusivo ha carattere unitario e, pertanto, non può che essere unitariamente considerato in relazione al rispetto dei presupposti per il condono edilizio previsto dalla legge regionale.

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