Esame avvocato 2015: il Consiglio di Stato ribalta le decisioni dei T.A.R.
Consiglio di Stato, sez. IV, 21 ottobre 2016, n. 4406
Con sentenza del T.A.R. Molise – Campobasso, sez. I, 17 agosto 2016, n. 335 veniva accolto il ricorso per l’annullamento del provvedimento con il quale la ricorrente, a seguito dell’espletamento della prova orale, non veniva ritenuta idonea all’esercizio della professione di Avvocato.
Il T.a.r. riteneva fondata la censura della ricorrente tesa a stigmatizzare la illegittima composizione della commissione esaminatrice ritenendo necessaria la presenza nelle singole sedute della commissione di esame delle tre diverse realtà del mondo giuridico (forense, magistratuale ed accademica) nelle proporzioni stabilite dal comma 1 dell’art. 47 della legge n. 247/2012.
Il Consiglio di Stato ha, invece, accolto l’appello dell’amministrazione osservando che sia sotto la previgente disciplina che sotto la nuova disciplina non vengono all’evidenza preclusioni, sul piano della ratio normativa e della sua ragionevolezza, a che i componenti titolari possano essere sostituiti da componenti supplenti appartenenti a diversa categoria professionale.
Sotto questo profilo, i giudici di Palazzo Spada non hanno condiviso le argomentazioni secondo cui il predetto art. 47 imporrebbe la regola della infungibilità delle tre categorie professionali, ciò in quanto tale articolo si limita a sostituire nel testo unicamente l’art. 22, comma 3 del R.D.L. n. 1578 del 1933 per ciò che concerne la composizione della Commissione (composta non più da due magistrati, due avvocati e un professore universitario, bensì da un magistrato, tre avvocati e un professore universitario).
Condividendo la tesi dell’Amministrazione, il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 22, comma 5 del R.D.L. n. 1578 del 1933 secondo cui “i supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo” è da considerarsi norma generale e non risulta espressamente abrogata, come risultante anche dalla previsione di cui all’art. 65 della legge n. 247 del 2012 secondo cui “fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate“.
Del resto, il principio di fungibilità tra membri effettivi e membri supplenti, non modificato dalla nuova disciplina, trova la sua ratio nella particolarità dell’istituto della supplenza volto ad assicurare lo svolgimento delle funzioni della Commissione in termini di effettività e tempestività, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 97 della Costituzione, atteso il rilevante interesse pubblico allo svolgimento delle sessioni di esami di abilitazioni professionali in termini di economicità e celerità nonché del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, senza pertanto che possano rinvenirsi i censurati profili di contrasto con i principi costituzionali (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 5 agosto 2005, n. 4165; Tar Campania, Napoli, sez. VIII 10 maggio 2010, n. 3531; .Tar Trentino-Alto Adige, sez. I 24 settembre 2009, n. 243).
L’orientamento sinora esposto è apparso al Collegio più condivisibile rispetto a quello (pure patrocinato dalla giurisprudenza di primo grado, T.A.R. Milano, sez. III, 12 settembre 2016, n. 1649, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 11 ottobre 2016, n. 1317) fatto proprio dalla sentenza impugnata.
Anche recentemente la IV Sezione del Consiglio di Stato, seppur in sede cautelare (ordinanze nn. 1693/2016, 4556/2016) ha avuto modo di ribadire la condivisibilità della giurisprudenza della Sezione in ordine alla fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti delle Commissioni dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, e cioè alla possibilità di sostituzione, in caso di assenza o impedimento, indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta.
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avv. Giacomo Romano
Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.