Contratto di mutuo nullo senza l’indicazione dell’ISC

Contratto di mutuo nullo senza l’indicazione dell’ISC

Tribunale di Napoli, sez. II, 25 maggio 2015, n. 7779

a cura di Giacomo Romano

È nullo il contratto di mutuo, per violazione dell’articolo 117 comma 8 TUB, quando nel frontespizio il documento di sintesi non riporta tutti gli elementi che concorrono alla formazione dell’ISC, cioè il tasso di interesse nominale, le spese di istruttoria e le ulteriori condizioni economiche (commissione di estinzione anticipata, imposta sostitutiva, tasso di mora).

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Infatti, l’articolo 117, comma 8 TUB, stabilisce espressamente che “La Banca d’Italia d’intesa con la CONSOB può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia adottate d’intesa con la CONSOB”.

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La norma appena richiamata consente, quindi, di ritenere che, quando il contratto presenta un contenuto difforme da quello che, relativamente a determinate categorie di operazioni è prescritto dalla Banca d’Italia, esso soggiace alla previsione di nullità.

Pertanto, poiché le istruzioni di vigilanza, adottate dalla Banca d’Italia sulla base del potere ad essa conferito dal medesimo articolo 117, impongono che i contratti di mutuo riportino il valore dell’ISC, la carenza di tale indicazione determina la nullità del contratto, anche se siano esposti gli elementi che concorrono alla determinazione di tale parametro.

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Nel caso di specie, nella seconda pagina del documento di sintesi, lo spazio destinato all’indicazione dell’ISC, non era stato compilato.

Il calcolo dell’ISC non consiste in una semplice somma algebrica di fattori riportati nel contratto, ma impone di fare riferimento alla formula per la determinazione del TAEG e, quindi, ad un elemento che non è in alcun modo desumibile dal contratto, ma risulta solo dalle istruzioni dettate dall’organo di vigilanza delle banche, l’omessa indicazione dell’ISC priva in concreto il cliente della possibilità di conoscere tale parametro, in chiara violazione delle finalità di trasparenza perseguite dalle richiamate istruzioni della Banca d’Italia.

Pertanto, il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo promosso dalla Banca Unicredit.

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avv. Giacomo Romano

Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.

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