CONTRATTO DI OPZIONE: L’ADESIONE DEVE ESSERE CONFORME ALLA PROPOSTA
a cura di Paolo Ferone
Il Tribunale di Napoli ha stabilito che nel patto di opzione, perché si possa parlare di conclusione del contratto stipulato nella sua concretezza, è necessario che la manifestazione di volontà dell’opzionario di esercitare l’opzione sia conforme in tutto e per tutto allo schema contrattuale stipulato fra le parti. La manifestazione di volontà dell’opzionario di aderire alla proposta non conforme alla stessa equivale ad una nuova proposta, che, come tale, è inidonea a vincolare il concedente, salvo sua accettazione
In cosa si sostanzia il patto di opzione?
Esso consiste nella convenzione in base alla quale le parti stabiliscono che una delle stesse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia la possibilità di accettarla o meno.
La dichiarazione di chi si vincola può essere considerata simile ad una proposta irrevocabile. Il patto di opzione attribuisce, dunque, all’opzionario un diritto potestativo in ordine alla conclusione del contratto, sottoponendo correlativamente il concedente ad una situazione di sottoposizione in cui non può impedire il prodursi dell’effetto giuridico.
Una volta concluso il patto di opzione il contratto dovrà ritenersi perfezionato in forza della sola dichiarazione unilaterale recettizia dell’opzionario effettuata nei termini stabiliti. Una differenza la troviamo con il contratto preliminare c.d. unilaterale; infatti nell’opzione vi è la possibilità di perfezionare il vincolo contrattuale per effetto della volontà unilaterale del titolare del diritto: l’unilateralità del preliminare allude invece alla obbligatorietà del negozio per una soltanto delle parti, la quale comunque è tenuta ad esprimere nuovamente la propria volontà in ordine al perfezionamento del contratto definitivo.
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Il patto di opzione, in quanto attinente alla formazione di un futuro contratto, è stato ritenuto escluso dal novero delle clausole vessatorie anche quando sia previsto nelle condizioni generali di contratto di cui all’art. 1341 cod.civ. Non possono tuttavia a questo proposito ripetersi le stesse osservazioni sul tema che sono riferibili alla proposta irrevocabile perché l’opzione, a differenza dalla prima, possiede una struttura bilaterale. La natura meramente preparatoria del patto, contenuta in un contratto già perfezionato e vincolante per il contraente non predisponente, riproporrebbe le ragioni di tutela che sottostanno agli artt. 1341 e 1342 cod.civ., indipendentemente dal fatto che la vessatorietà sia riferita o meno ad un contratto da concludere in futuro. La stessa natura meramente preparatoria spiega anche come, a differenza di quanto si può dire per il preliminare, la sua conclusione non importi, in tema di mediazione, l’insorgenza del diritto del mediatore alla provvigione per un affare che non può ancora dirsi concluso (Cass. Civ., Sez. III, 24445/11).
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