D.L. 193/2016: la rottamazione dei ruoli affidata agli agenti della riscossione
L’art. 6 del Decreto Legge 22/10/2016 n. 193, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, regola la c.d. definizione agevolata, uno strumento di cui il contribuente, che abbia un carico incluso in ruoli affidati agli agenti della riscossione, può servirsi per pagare gradualmente l’importo senza dover corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, mentre per le multe stradali non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Si tratta, quindi, di una riduzione delle somme da pagare di cui può beneficiare il contribuente che ha ricevuto avvisi e cartelle di pagamento negli anni tra il 2000 e 2015, nello specifico le somme che risultano iscritte a ruolo tra il 3 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015, inoltre, quelle che sono già state sottoposte ad un piano di rateizzazione purché siano state integralmente versate le rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016, infine i contribuenti che sono decaduti dalla rateizzazione prima del 1° ottobre 2016.
Dopo aver indicato le categorie dei soggetti che possono beneficiare della definizione agevolata, la norma, tuttavia, esclude determinate tipologie di debiti, indicati dal comma 10, ovvero le risorse percepite per aiuti di Stato, l’IVA riscossa all’importazione, le sanzioni pecuniarie di natura penale e quelle per violazione del Codice della Strada, i crediti da condanna della Corte dei Conti e le risorse comunitarie.
La domanda di ammissione alla definizione agevolata può essere effettuata compilando un modulo rinvenibile, dal 7 novembre 2016, sia sul sito di Equitalia che presso i suoi sportelli. Detta dichiarazione (Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata) può essere presentata allo sportello oppure inviata agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito di Equitalia. Quest’ultima, entro il 24 aprile 2017, dovrà comunicare l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento. Questi ultimi non rappresentano l’unico modo attraverso cui effettuare il pagamento, lo stesso può essere eseguito anche con domiciliazione bancaria o direttamente presso gli sportelli dell’ente di riscossione.
Il contribuente potrà, inoltre, scegliere di pagare l’importo o in un’unica soluzione oppure dilazionandolo, fino ad un massimo di quattro rate (l’ultima delle quali non può superare il 15 marzo 2018). Tuttavia, il mancato pagamento anche solo di una rata o il pagamento in ritardo o di un importo inferiore rispetto a quello pattuito, fa decadere il contribuente dai benefici previsti dalla norma, e tutti i versamenti che sono stati effettuati varranno a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
L’adesione al modulo comporta la possibilità di estinguere il debito senza pagare gli interessi di mora e le sanzioni, purché il contribuente, nel compilare il modulo previsto per l’istanza, non solo si impegna a dichiarare il vero e, quindi, sottostare alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ma rinuncia, altresì, ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione stessa. Con la presentazione della domanda, anche l’agente della riscossione si impegna a bloccare ogni azione cautelare ed esecutiva relativa al debito oggetto della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
Per quanto riguarda il termine per la presentazione della domanda di avvalersi della definizione agevolata esso è previsto entro e non oltre il 23 gennaio 2017, ovvero entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge.
In ultimo giova precisare che l’art. 1 della stessa norma prevede la soppressione di Equitalia a decorrere dal 1° luglio 2017, ed è istituito per l’attività di riscossione un ente pubblico economico denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione ” sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze.
Di seguito il testo della disposizione.
Articolo 6, Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193
Definizione agevolata
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;
b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:
a) ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.
Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.
Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.
Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
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Claudia Tufano
Nata a Napoli nel 1987, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel luglio 2012, presso l'Università degli studi Federico II di Napoli, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Commento alla sent. TAR Umbria n. 23/2010. L'abusivismo edilizio", relatore Prof. Lorenzo Liguori. Da novembre 2012 a maggio 2014 inizia il tirocinio forense presso uno studio legale, occupandosi prevalentemente di contenzioso amministrativo e civile. Nel luglio 2014 consegue il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Nel gennaio 2016 è abilitata all'esercizio della professione forense.