Danno da allagamento: la ripartizione della responsabilità tra il Comune e il gestore della rete fognaria
Tribunale di Milano, sez. X Civile, 1 dicembre 2016, n. 13293
Nel caso non vi sia stato un totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull’opera l’ente proprietario deve continuare a esercitare l’opportuna vigilanza ed i necessari controlli.
Il fatto. Lamentando danni conseguenti ad allagamenti da riversamento di liquame avvenuti all’interno di un capannone avvenuti sia nel 2009 che nel 2012, e ritenendo che la causa degli stessi sia da attribuirsi alla vetustà e all’inadeguatezza dell’impianto fognario inidoneo a smaltire le acque piovane, la società proprietaria del capannone citava in giudizio sia il Comune sia la società preposta alla gestione della rete fognaria, chiedendo il risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali.
In corso di causa il giudice disponeva una consulenza tecnica volta ad accertare l’effettiva a riconducibilità eziologica degli eventi lesivi all’impianto fognario.
Il ctu accertava una scarsa manutenzione conservativa sia delle pubbliche vie che della rete di scarico delle acque meteoriche stradali relativamente alle bocche di lupo presenti a bordo strada e dei relativi pozzetti di ispezione, risultate occluse dalla vegetazione. Inoltre, accertava una serie di concause, tra cui il sottodimensionamento del collettore comunale del sistema di fognatura.
La decisione. Al fine di garantire la tutela della concorrenza nel mercato e per il mercato, il legislatore ha introdotto, modificando il TUEL (d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche) accanto alla semplificazione delle procedure e alla eliminazione dei diritti esclusivi, la “segmentazione della rete”, distinguendo tra proprietario della rete, gestore della rete ed erogatore del servizio pubblico.
In attuazione della normativa regionale, la Regione Lombardia, con la l.r. n. 26/2003, ha disposto la separazione tra la proprietà della rete e l’erogazione del servizio pubblico.
Ciò premesso, quanto al Comune-proprietario il Tribunale, ribadendo quanto espresso da Cass. Civ. n. 6665/09, ha dichiarato sussistente in ogni caso la responsabilità dello stesso in quanto «l’ente comunale è comunque tenuto all’esercizio del controllo, in qualità di custode, del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura» e ciò a prescindere dalla eventuale responsabilità di altri soggetti.
La responsabilità del Comune trova fondamento, evidentemente, nell’art. 2051 c.c., ovvero nella responsabilità di natura oggettiva che si fonda sul mero accertamento del nesso di causalità tra la cosa ed il danno, e può essere esclusa solo provando il caso fortuito.
Una volta affermata la responsabilità del Comune, il Giudice è poi passato ad affrontare il problema della responsabilità della società preposta alla gestione della rete fognaria.
Dall’esame della normativa (statale e regionale) il giudice ha tratto la conclusione che il soggetto gestore della rete fosse titolare di un potere di controllo, manutenzione e vigilanza, per la precisione in forza della convenzione stipulata in data 24/01/2012 con cui veniva consegnata la rete alla società-gestore, convenzione che prevedeva espressamente che la società divenisse custode della rete, dei collettori, degli impianti e delle dotazioni connesse.
Dunque, in qualità di custode, sulla stessa gravava ogni obbligo di manutenzione, controllo, vigilanza ed adeguamento degli impianti, della rete e dei collettori, con conseguente responsabilità nei confronti dei terzi ex art. 2051 c.c..
Pertanto, il Comune è stato condannato a risarcire i danni relativamente all’episodio avvenuto in epoca più lontana, ovvero in un momento in cui la convenzione non era stata sottoscritta, mentre per i due episodi avvenuti nel 2009 il Giudice ha sancito la concorrente responsabilità del Comune e del soggetto gestore della rete fognaria.
Dunque, nel caso in cui vi sia stato un trasferimento non totale del potere di fatto sull’opera dall’ente-proprietario a terzi, permane il dovere di co-custodia a carico del Comune (cfr. Cass. n. 6101/13).
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avv. Giacomo Romano
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Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.