Danno da vacanza rovinata tra normativa e prassi applicativa
L’ART. 47 del codice del turismo recita:
1. Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista puo’ chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilita’ dell’occasione perduta.
2. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45.
L’art. 47 c. tur. sotto il titolo danno da vacanza rovinata, disciplina il danno non patrimoniale da inadempimento del contratto di vendita di un pacchetto turistico. La norma limita il risarcimento ai danni non patrimoniali che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento di non scarsa importanza dell’organizzatore ed invita a considerare il tempo della vacanza inutilmente trascorso nonchè la irripetibilità dell’occasione perduta ai fini dell’accertamento dell’an e della liquidazione del quantum del danno risarcibile.
L’art 47 c. tur. concorre insieme alle norme che la precedono, all’attuazione dell’art. 5 della dir. 90/314/CEE, accordando al consumatore – turista l’integrale risarcimento del danno morale conseguente all’inadempimento di non scarsa importanza dell’organizzatore conformemente alla previsione della suddetta direttiva.
Il problema più rilevante nell’esegesi dell’art 47 è quello di dare contenuto logico-giuridico al danno da vacanza rovinata inteso come danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale diverso dal danno corporale.
La pronuncia CGCE n. 168 del 2002 indicava come possibili contenuti non patrimoniali del danno da vacanza rovinata sia i danni corporali sia i danni morali da mancato godimento della vacanza. Dal combinato disposto degli artt. 47 e 45 c. tur. si evince che i danni morali da mancato godimento della vacanza diversi dai danni corporali (che l’art 44 c. tur. predica indisponibili) sono sostanzialmente disponibili per via contrattuale e, al pari dei danni corporali, sono risarcibili con azione contrattuale.
La lettura dell’art 47 c. tur. alla luce della direttiva comunitaria porta a ritenere cvhe l’insoddisfazione del turista conseguente all’inadempimento di non scarsa importanza del tour operator sarà in linea di principio risarcibile come danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale per la sola ragione che l’interesse turistico dedotto in contratto risulta meritevole di tutela secondo una disposizione di legge, di rango comunitario, che predica risarcibile anche il danno morale da mancato godimento della vacanza, a prescindere dalla lesione di situazioni soggettive di rango costituzionale.
In altre parole, il danno da vacanza rovinata di cui l’art 47 c. tur. predica la risarcibilità è il mero disagio psichico (afflizione, stress, frustrazione) di regola temporaneo, che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata come conseguenza dell’inadempimento del tour operator, con l’esclusione di danni psicofisici o alla vita di relazione.
La giurisprudenza di merito definisce “il danno da vacanza rovinata come un pregiudizio di natura sicuramente non patrimoniale consistente tuttavia non già in un danno fisico bensì in un disagio psichico , nello stress e nel turbamento che subisce il turista per non aver potuto godere della vacanza quale occasione di piacere, di svago e riposo in ragione dell’inadempimento delle prestazioni promesse nel pacchetto turistico, sicchè si ha un’effettiva e concreta difformità dei servizi ricevuti rispetto a quelli pattuiti con conseguente delusione per un viaggio/vacanza che ha tradito le attese del consumatore.
Il danno da vacanza rovinata per poter aspirare al risarcimento, dovrà essere allegato e provato. Sarà onere del consumatore -turista provare, anche in via presuntiva, l’entità e la qualità delle conseguenze che sono derivate dall’inadempimento del tour operator.
La giurisprudenza ammette che la prova del danno non patrimoniale possa essere offerta mediante presunzioni, in particolare la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sè la prova del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore, per un verso non possono formare oggetto di prova direttae, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica.
Prescrizione dell’azione di risarcimento del danno:
Il comma 2 dell’art 47 c. tur. stabilisce che ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli artt. 44 e 45 c. tur.
Dunque se di tratta della mera insoddisfazione del turista conseguente all’inadempimento del tour operator , un danno non patrimoniale diverso dai danni corporali, la sua collocazione è nell’art 45 che prevede il termine di prescrizione annuale.
Se l’inadempimento del tour operator o dei suoi ausiliari causa anche la lesione dell’integrità psico-fisica del turista, il danno da vacanza rovinata va collocato nell’art 44, fra i danni corporali, con applicazione del termine di prescrizione triennale.
Avv. p. Anna D’Aniello
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