DANNO ERARIALE: responsabile il Sindaco che paga l’ex amministratore della società sottoposta a procedura fallimentare
Corte dei conti, sezione giurisdizionale Lazio, sentenza 3 giugno 2015, n. 289
a cura di Marco La Grotta
I pagamenti direttamente effettuati nelle mani di un ex amministratore della Società sono “sine titulo”, lasciando inalterata l’obbligazione giuridica verso la Società. Essi vanno dichiarati fonte di danno erariale e posti a carico del solo Sindaco che li ha disposti. La responsabilità è a lui esclusivamente addebitabile a fronte della sua formale e sostanziale ingerenza in ogni fase della procedura di spesa.
Fatto
Con atto di citazione la Procura Regionale per la Regione Lazio citava il Sindaco di una nota città della provincia di Roma a comparire di fronte alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio per chiedere la condanna dello stesso al pagamento in favore del Comune da egli amministrato di una somma di denaro a titolo di responsabilità amministrativa per l’illecito pagamento disposto nell’ambito dei rapporti intercorrenti tra l’Ente e la società fornitrice di sevizi sottoposta a procedura fallimentare.
La Procura sosteneva che il pagamento effettuato dal Sindaco non era stato disposto nei confronti del fallimento della suddetta società, bensì direttamente sul conto dell’ex amministratore, pertanto da considerarsi inefficace nei confronti del fallimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 della Legge Fallimentare.
Di contro, la difesa del Sindaco chiedeva l’assoluzione del convenuto o la riduzione della quantificazione del danno.
La difesa eccepiva in primo luogo l’insussistenza del dolo o colpa grave del proprio assistito, evidenziando in ogni caso l’assoluta buona fede dello stesso perché egli aveva solamente provveduto alla liquidazione di alcune fatture insolute per lavori pregressi e conclusi da parte della suddetta società in favore dell’Amministrazione Comunale.
Inoltre, il convenuto dichiarava di non essere a conoscenza del fallimento della società perché la raccomandata inviata dal curatore, pur regolarmente protocollata, veniva consegnata nelle mani del Segretario Generale del Comune e non del Sindaco.
La decisione
La Corte dei Conti, con sentenza n. 289 del 03.06.2015, ha accertato e dichiarato la responsabilità amministrativa del Sindaco convenuto così come richiesto dalla Procura Regionale ritenendo sussistente sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo della fattispecie, consistenti rispettivamente nel rapporto di servizio tra il convenuto e l’Ente, nonché il dolo o comunque la colpa grave dello stesso.
La Corte ha osservato che la gravità della violazione della regolarità contabile, nella fase del pagamento delle fatture in oggetto, derivava dalla circostanza che esso veniva disposto dal convenuto nella sua qualità di responsabile dei lavori pubblici, (circostanza ancora più grave perché collegata alla qualifica di vertice dell’Ente amministrato e come tale supremo garante della regolarità amministrativa e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche).
Invero, il pagamento veniva effettuato direttamente ad un soggetto non avente titolo, nella persona e sul conto dell’ex amministratore che da tempo non rivestiva più e non avrebbe potuto più rivestire tale carica all’interno società creditrice, in quanto la stessa era sottoposta a procedura fallimentare da oltre tre anni.
Di conseguenza, la Corte dei Conti ha affermato la inidoneità del pagamento a configurare l’adempimento dell’obbligazione contrattuale assunta dal Comune e dovuta alla contraente società per l’esecuzione dei lavori commissionati, pertanto il pagamento effettuato all’ex amministratore deve considerarsi effettuato “sine titulo” lasciando inalterata l’esposizione debitoria dell’Ente nei confronti della curatela fallimentare.
Alla luce di tali considerazioni la Corte dei Conti per la Regione Lazio, in accoglimento delle richieste della Procura Regionale ha condannato il Sindaco al risarcimento in favore del Comune delle somme corrispondenti al valore dei pagamenti effettuati in favore del soggetto privo di titolo, nonché delle spese processuali.
Avv. Marco La Grotta
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