Decreti ministeriali e C.T.U.: il principio Jura Novit Curia

Decreti ministeriali e C.T.U.: il principio Jura Novit Curia

Il principio jura novit curia non è applicabile ai Decreti periodicamente emanati dal competente Ministero, recanti la rilevazione del TEGM applicabile nei trimestri di riferimenti, ai sensi della Legge n. 108/96, e che pertanto devono risultare oggetto di apposita allegazione ad opera della parte interessata.

In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della stessa Suprema Corte, secondo cui: “La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali (nella specie, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004, attuativo del divieto di procedere all’aggiornamento dell’indennità di confine) rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l’esibizione, ex art. 372 cod. proc. civ., in sede di legittimità, dovendosi comunque escludere, ove invece gli atti e i documenti siano stati prodotti nel corso del giudizio di merito, la sufficienza della loro generica indicazione nella narrativa che precede la formulazione dei motivi, attesa la necessità della “specifica” indicazione della documentazione posta a fondamento del ricorso, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che richiede la precisa individuazione della fase di merito in cui la stessa sia stata prodotta” Cass. Civ. 29 aprile 2009, n. 9941).

Peraltro il medesimo Giudice di legittimità, proprio con specifico riguardo ai Decreti Ministeriali ex Legge n. 108/96, aveva avuto modo di ribadirne la natura di meri atti amministrativi e pertanto di affermare la necessità della loro produzione in giudizio: “In tema di tasso di riferimento degli interessi, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di decreti ministeriali determinativi del suddetto tasso, allorché essi non risultino acquisiti agli atti del giudizio di merito, in quanto – fermo restando che la loro produzione non può avvenire per la prima volta nel giudizio di legittimità, in forza del divieto di cui al comma 1 dell’art. 372 c.p.c. – la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio iura novit curia, di cui all’art. 113 c.p.c., che va coordinato con l’art. 1 disp. prel. il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (principio affermato con riferimento a motivo di ricorso afferente alla violazione di decreti emanati ex art. 20 d.P.R. 9 novembre 1976 n. 902, 2 e 3 l. 7 marzo 1996 n. 108 e 15 l. 2 maggio 1976 n. 183)” (Cass. Civ., 26 giugno 2001, n. 8742).

Il Giudice di merito, dal canto suo, ripetutamente sollecitato sulla materia dal sempre crescente contenzioso in tema di usura, ha, in conformità ritenuto: “La parte attrice che chieda dichiararsi la nullità dell’addebito di interessi usurari ed ultralegali deve allegare quali sarebbero gli interessi applicati, la nullità di commissioni non specificamente pattuite tra le parti ed indicare quali sarebbero gli errori nella contabilizzazione del conto corrente.

Pur essendo la consulenza tecnica un mezzo a disposizione del giudice per l’interpretazione dei fatti di causa, ed essendo ammessa la possibilità per il CTU di accertare direttamente taluni fatti da valutare, è comunque onere della parte attrice di allegare i fatti primari su cui basare l’accertamento, e possibilmente provarli” (Trib. Pisa, ordinanza 30 gennaio 2014).

È stato ribadito che i suddetti Decreti Ministeriali “non hanno natura normativa bensì amministrativa per cui sono sottratti all’operatività del principio “iura novit curia” e, non essendo il Giudice tenuto a conoscerli o ad acquisirli, è rimesso alla parte che ne è interessata l’onere di produrli in giudizio” (Trib. Nola, ordinanza 9 gennaio 2014).

Ancora altro Giudice di merito, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha, in consonanza, rilevato che: “era onere della parte opponente, in virtù del principio dell’inversione dell’onere probatorio, dimostrare l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante”.

E’ ciò, in quanto “la rilevazione del tasso viene stabilita, periodicamente, con un decreto del Ministero del Tesoro che, evidentemente, ha natura di provvedimento amministrativo e per questo non può rispetto ad esso trovare applicazione il principio iura novit curia, stabilito dall’art. 113 del codice di procedura civile, poiché tale norma deve essere letta e applicata con riferimento all’art. 1 delle disposizioni preliminari del codice civile, che contiene l’indicazione delle fonti del diritto, non comprendenti gli atti amministrativi (così, ex multis, Cass., 26 giugno 2001, n. 8742, in Giust. Civ., 2002, I, p 116)”.

Ragion per cui, l’opponente deve assolvere “l’onere probatorio che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione ed in ciò non può essere alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica” (Trib. Napoli 17 giugno 2014 e conforme Trib. Udine 30 giugno 2015).

Alla stregua di tali principi è stato conseguentemente rilevato che: “La parte che deduce la violazione dell’usura bancaria e dunque l’applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l’onere di dimostrare l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l’altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.

La contestazione in tal senso non può essere generica, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato.

La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte tende a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero è diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Ove ciò avvenga, la ctu non potrà essere utilizzata in sede di decisione in quanto erroneamente disposta”. (Trib. Latina 28 agosto 2013).

Hanno ulteriormente condiviso tale statuizione il Tribunale di Firenze, con pronuncia in data 18 luglio 2014, il Tribunale di Velletri in data 10 novembre 2015 ed il Tribunale di Mantova, con pronuncia in data 25 giugno 2015, che ha sanzionato la condotta della parte istante per non avere “in alcun modo prodotto i decreti ministeriali che fissano il limite di legge, ossia il tasso soglia oltre il quale gli interessi potrebbero definirsi usurari”.

Altrettanto salda la posizione assunta dal Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 2 luglio 2015: “Il cliente mutuatario che agisce in giudizio nei confronti della banca contestando il carattere usurario degli interessi applicati, è tenuto ad assolvere puntualmente il prescritto onus probandi, producendo non solo l’intercorso contratto ed i relativi allegati, ma anche il decreto ministeriale relativo al tasso soglia fissato in relazione al trimestre nel quale il contratto di mutuo è stato concluso. In assenza di tale ultimo parametro di riferimento, l’affermazione in ordine all’intervenuto superamento dei tassi soglia si presenta come del tutto priva di riscontri.

È da disattendere la verifica della usurarietà del tasso di interesse condotta mediante la sommatoria del tasso  corrispettivo e del tasso  di mora, perché la nota sentenza della Cassazione n.350/2013 si limita a ribadire il principio secondo il quale anche la pattuizione relativa al tasso degli interessi di mora deve essere soggetta alla verifica del rispetto della L. 108/1996, ma in nessun caso afferma (ed è sufficiente leggere per esteso la sentenza per verificarlo), che gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori debbano essere cumulati tra loro e considerati unitariamente.

Sussiste responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. del cliente che, agendo in mala fede o con colpa grave, abbia sostenuto in giudizio la tesi dell’applicazione di interessi usurari, omettendo l’allegazione del decreto ministeriale relativo al tasso soglia fissato nel trimestre di riferimento. È altresì indice della predetta responsabilità, l’aver dedotto il superamento del tasso soglia adottando il criterio della sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora.”.

Preme infine evidenziare come tale orientamento sia stato condiviso anche dal Tribunale di Roma che, con la recente sentenza n. 19098 del 24 settembre 2015, ha statuito che “l’attore che contesti il superamento dei tassi soglia ha l’onere di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento ma anche di produrre i decreti e le rilevazioni aventi ad oggetto i tassi soglia”.

Né a tale risolutivo difetto potrebbe, se mai, porre rimedio, di propria iniziativa ai sensi dell’art. 194 c.p.c., l’eventualmente nominato Consulente Tecnico d’Ufficio, tenuto conto del ricorrente insegnamento sul punto impartito dalla Suprema Corte la quale peraltro, nel corso dell’anno 2015, ha avuto modo di ulteriormente ribadirlo con le seguenti tre pronunce, emesse peraltro da tre diverse Sezioni:

“Ai sensi dell’art. 194 c.p.c. il consulente tecnico d’ufficio può acquisire ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti, ancorché risultante da documenti non prodotti dalle parti, a condizione che si tratti di fatti accessori, rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non già di fatti e situazioni che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (cfr. Cass., Sez. 1, 21 agosto 2012, n. 14577; Cass., Sez. 2, 14 febbraio 2006, n. 3191; Cass., Sez. 3, 19 gennaio 2006. n. 1020)” (Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2015, n. 1611);

– “Il consulente tecnico d’ufficio può, ai sensi dell’art. 194, primo comma, cod. proc. civ., assumere, anche in assenza di espressa autorizzazione del giudice, informazioni da terzi e verificare fatti accessori necessari per rispondere ai quesiti, ma non anche accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, sicché gli accertamenti compiuti dal consulente oltre i predetti limiti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, perciò, privi di qualsiasi valore, probatorio o indiziario” (Cass. Civ., Sez. II, 10 marzo 2015, n. 4729);

– “Il consulente tecnico di ufficio ha il potere di acquisire ogni elemento necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, anche se risultanti da documenti non prodotti in giudizio, sempre che non si tratti di fatti che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni, debbono essere provati dalle parti.” (Cass. Civ., Sez. III, 23 giugno 2015, n. 13921).

Conformi in tale senso, anche i seguenti Giudici di merito: Tribunale di Napoli, con l’ordinanza depositata in data 27 gennaio 2016 “Ai fini dell’accertamento del presunto sforamento del tasso soglia, la mancata e/o tardiva produzione dei decreti ministeriali, non consente al Giudice di disporre l’accertamento contabile, invocato dalla parte che abbia dedotto la violazione della normativa anti-usura. In ogni caso, qualora la parte si limiti ad una deduzione generica del quantum debeatur, sono da ritenersi inammissibili sia la richiesta CTU contabile, atteso che l’eventuale accertamento contabile finirebbe con il rivestire un non consentito carattere esplorativo, che l’istanza ex art. 210 c.p.c..”; Tribunale di Roma, ordinanza del 22 luglio 2016, Giudice D.ssa De Lorenzo, con la quale viene rigettata l’istanza di CTU contabile sulla scorta di quanto segue“ (…) Rilevato che parte attorea non ha provveduto a depositare i decreti ministeriali relativi alla verifica del tasso soglia usura (…)”; Tribunale di Vibo Valentia, sentenza n. 145, del 18 marzo 2016 “(..) In difetto della produzione dei decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui viene determinato trimestralmente il cd. tasso soglia per categorie di operazioni finanziarie e bancarie non può essere disposta alcuna consulenza in quanto il perito d’ufficio non può di consultare documentazione non ritualmente acquisita nel processo né soggetta al principio iura novit curia.”; Tribunale di Vibo Valentia, sentenza n. 145, del 18 marzo 2015 “(..) In difetto della produzione dei decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui viene determinato trimestralmente il cd. tasso soglia per categorie di operazioni finanziarie e bancarie non può essere disposta alcuna consulenza in quanto il perito d’ufficio non può di consultare documentazione non ritualmente acquisita nel processo né soggetta al principio iura novit curia.”; Tribunale di Roma, dott. Ciufolini, decreto del 26 marzo 2015 “Ai fini dell’accertamento della dedotta usurarietà degli interessi moratori oggettiva, il cliente attore è tenuto a produrre i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso soglia. In ogni caso, l’allegata nullità colpirebbe non l’intero contratto, ma solamente la misura degli stessi moratori, che sarebbero sostituiti automaticamente nella misura legale per effetto della clausola di salvaguardia, applicabile, stante l’eadem ratio, anche agli interessi moratori, da ricomprendersi nella nozione di interessi passibili di essere considerati come usurari.” Tribunale di Mantova, sentenza n. 651 del 25 giugno 2015 “È generica, oltre che del tutto illogica, la censura in ordine alle eccessività del tasso di interesse applicato, che si limiti a denunciare ‘a spanne’ detta eccessività, senza tenere in alcun conto la durata del finanziamento ed il numero delle rate. Non può trovare accoglimento la domanda tesa ad accertare il carattere usurario degli interessi applicati, nel caso in cui il cliente attore non ottemperi al prescritto onus probandi, allegando i decreti ministeriali che fissano il limite di legge, ossia il tasso soglia oltre il quale gli interessi risultano usurari, trattandosi di atti amministrativi che non appartengono alla scienza ufficiale del giudice e che non possono essere valutati, se non prodotti dalla parte che intende affermare la nullità delle pattuizioni usurarie o dei relativi addebiti.”; Tribunale di Catanzaro, ordinanza 28 luglio 2015 “Nei contratti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale conseguente all’applicazione di interessi usurari e ultralegali da parte della Banca, ha l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell’azione promossa.In mancanza di specifiche allegazioni concernenti in particolare gli estratti conto ed i decreti ministeriali relativi ai tassi soglia l’esame della fondatezza della domanda attorea, anche attraverso un’eventuale c.t.u. contabile, è impedito dalla totale mancanza di materiale probatorio.”;

Dr. Antonello Amari

Pr. Avv. Dell’Ordine di Roma

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Antonello Amari

Praticante Avvocato at Studio Legale
Pr. Avvocato dell'Ordine di Roma, attualmente collaboratore presso lo studio legale Tommaso Spinelli Giordano & Associati, sito in Roma; Amministratore di Condominio, nonché socio della associazione A.IM.A. - Amministratori Immobiliari Associati, Associazione iscritta al Ministero dello Sviluppo Economico (ex L.4/13); Mediatore Civile e Commerciale; Collaboratore delle seguenti riviste: "Giurimetrica", edita da Alma Iura s.r.l.; rivista online "Exparte Creditoris"; rivista online "Il caso.it".

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