Decreto ingiuntivo: anche gli sms provano il credito
Tribunale Genova, 24 novembre 2016
Nel caso in esame, veniva depositato ricorso per decreto ingiuntivo producendo, a riprova della sussistenza del credito, un sms nel quale il debitore riconosceva il debito.
Com’è noto, l’art. 634 c.p c. contiene una elencazione esemplificativa di quali siano le prove scritte idonee per l’emissione di un decreto ingiuntivo: “Sono prove scritte idonee a norma del numero 1) dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata [c.c.1988, 2702] e i telegrammi [c.c. 2705], anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice civile. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale[c.c. 2195], anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del Codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.
Più in generale, si considera prova scritta, come condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione, qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria; sono ritenute prove scritte atipiche, ad esempio, fotocopie di scritture private, telefax, documenti elettronici come le e-mail e il verbale di assemblea condominiale.
Nel presente procedimento, il Tribunale di Genova ha accolto il ricorso, ritenendo che dai documenti prodotti, cioè gli sms, il credito risultava certo, liquido ed esigibile ex art. 633 c.p.c.; tuttavia non ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c. in quanto gli sms non sono documenti informatici utili per la concessione della provvisoria esecuzione non dando certezza circa la provenienza delle dichiarazioni.
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avv. Giacomo Romano
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Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.