Il diritto all’integrità morale e la libertà di manifestazione del pensiero

Il diritto all’integrità morale e la libertà di manifestazione del pensiero

Il diritto all’integrità morale

Il diritto all’integrità morale è l’interesse della persona al godimento del suo onore e del suo decoro come singolo e come membro di una collettività. Secondo una prima tesi, l’onore in senso soggettivo è l’insieme delle qualità che il soggetto si autoattribuisce, mentre l’onore in senso oggettivo è l’opinione positiva che gli altri si sono formati del soggetto stesso. Un altro orientamento, invece, dà una nozione unitaria di onore, definendolo come diritto del soggetto a non subire giudizi di indegnità contrastanti col valore della persona umana.

L’onore rientra tra i diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.) e spetta in uguale misura a tutti gli uomini senza distinzioni di sesso, razza, religione, opinioni politiche etc. Non vi sono, pertanto, diverse tipologie di onore a seconda dell’ambito sociale di riferimento, essendo assicurato lo stesso grado di tutela dell’onore di qualunque soggetto, compresi coloro che si sono ritirati dalle varie comunità sociali, i soggetti socialmente dannosi, marginali, privi del sentimento del proprio onore (ad es., gli infermi di mente), incapaci di percepire l’offesa (ad es., i coma-tosi) etc.

Ciò non toglie, peraltro, che accanto a un nucleo minimo di tutela dell’onore, comune ad ogni persona, sia ravvisabile anche un onore specifico che riguarda, in misura esclusiva o prevalente, determinati soggetti (ad es., l’onore del medico è colpito dalle offese rivolte alle sua capacità terapeutiche, l’onore di un giudice è pregiudicato dalle offese che riguardano la sua imparzialità etc.).

L’onore, rientrando tra i diritti inviolabili della persona ex art. 2 Cost., costituisce un limite al diritto di manifestazione del pensiero, tutelato a livello costituzionale dall’art. 21 Cost., del quale il diritto di cronaca rappresenta una delle manifestazioni più rilevanti. A questo proposito, l’orientamento consolidato della giurisprudenza afferma che la cronaca giornalistica deve ritenersi prevalente sull’onore qualora ricorrano le seguenti condizioni: la verità dei fatti narrati, l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e la correttezza formale dell’esposizione.

Dall’onore deve essere tenuto distinto il decoro, ossia il rispetto di cui ognuno è degno in quanto persona. Mentre l’onore riguarda le qualità che caratterizzano il valore della persona, il decoro attiene a tutti quegli atteggiamenti che non incidono sul valore del soggetto ma sulla considerazione di cui ognuno è degno in quanto persona. Ad es., sono indecorose (e non disonorevoli) le fotografie che rappresentino il soggetto in atteggiamenti irriverenti, ridicoli, o certe espressioni che mettano in risalto la bellezza femminile.

Sul piano civilistico gli strumenti di tutela dell’onore sono comuni a quelli previsti per gli altri diritti della personalità, e consistono nella richiesta di cessazione del fatto lesivo, nel risarcimento del danno e nella pubblicazione della sentenza.

Sul versante penalistico, l’onore e il decoro sono tutelati dagli artt. 594 e 595 c.p., che puniscono, rispettivamente, i delitti di ingiuria e diffamazione.

La libertà di manifestazione del pensiero

La libertà di manifestazione del pensiero consiste nel diritto di comunicare il proprio pensiero a una sfera indeterminata di potenziali destinatari.

Le garanzie previste dall’art. 21 Cost. coprono tutte le possibili manifestazioni del pensiero, non solo quelle orali o scritte, ma anche quelle espresse attraverso un qualunque altro mezzo di comunicazione (cinema, teatro, radio, televisione).

L’unico limite previsto per tutte le manifestazioni del pensiero (ad esclusione di quelle scientifiche e artistiche, che godono, ai sensi dell’art. 33, di una tutela particolare) è il buon costume, da intendersi riferito alla sfera del pudore sessuale (con particolare riferimento alla tutela dello sviluppo della personalità dei minori, come testimoniano i lavori preparatori della norma) e non a valori più ampi e generici, come la morale comune.

Peraltro, la libertà di manifestazione del pensiero incontri altri limiti, riconducibili ad altrettanti interessi costituzionalmente protetti (l’onore e la riservatezza delle persone, la tutela della salute, la tutela dei minori ecc.). Ciò non significa che tali interessi debbano sempre prevalere sulla libertà di manifestazione del pensiero, ma che, di volta in volta, il legislatore e il giudice saranno chiamati a operare un “bilanciamento degli interessi in gioco”.

Non convince la tesi favorevole al mantenimento dei reati di vilipendio delle istituzioni (disciplinati dagli artt. 290 ss. c.p.) in quanto non sarebbero contrastanti con la libertà di manifestazione del pensiero. In realtà, la repressione penale in questi casi colpisce soltanto delle mere manifestazioni del pensiero, per quanto radicalmente critiche nei confronti delle istituzioni, e ciò è in contrasto con la garanzia costituzionale (altro discorso vale naturalmente per l’offesa personale rivolta personalmente a coloro che ricoprono determinate cariche pubbliche, la quale è punita alla stessa stregua dell’offesa rivolta a un qualunque cittadino).

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