Diritto minorile: la decadenza dalla responsabilità genitoriale
L’art. 330 c.c. “Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli” prevede che “Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”
Dal tenore letterale della norma si desume che obiettivo del Legislatore è quello di tutelare e garantire il diritto del minore a crescere, essere amato, educato ed istruito, nonché mantenuto, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai propri genitori.
Tale diritto è riconosciuto anche dalla Carta Costituzionale affermando all’art. 30 “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.”
Gli artt. 330 e 333 c.c. poggiando sul principio costituzionale del diritto di tutela del minore riconoscono al Giudice – ogniqualvolta la condotta di uno o entrambi i genitori è pregiudizievole per la crescita serena del minore – di intervenire affinché a tali obblighi si provveda in sostituzione di chi non adempie
Dunque, perché venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario che la condotta del genitore abbia, quindi, cagionato un grave pregiudizio al minore e che tale tipo di provvedimento sia effettivamente corrispondente all’interesse del medesimo.
La ratio della norma è, infatti, quella di garantire, assicurare al minore di crescere ed essere educato in un ambito familiare sereno, affidando al Giudice il compito di constatare la possibilità di recupero del ruolo genitoriale.
E’ necessario precisare che il provvedimento con il quale il Giudice dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale non influisce affatto sull’obbligo di mantenimento della prole; ovvero permane l’obbligo di mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori legittimi o naturali, in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro.
Sul punto i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che “in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all’obbligo di provvedere al mantenimento della prole”. (Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559)
Quali effetti produce la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale?
Il provvedimento di decadenza comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall’esercizio della responsabilità genitoriale; nonostante ciò continua ad essere gravato di tutti i compiti tra cui quello del mantenimento il cui ottemperamento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia. Sul punto i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato la responsabilità penale per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori, a carico di quel genitore pur dichiarato decaduto dalla responsabilità.
Si noti bene! Se il provvedimento di decadenza viene pronunciato nei confronti di un solo genitore l’esercizio della responsabilità genitoriale spetterà in modo esclusivo, all’altro genitore. Nell ‘ipotesi in cui la decadenza riguarda entrambi i genitori o il genitore esercente in via esclusiva la responsabilità è possibile disporre il collocamento del minore al di fuori dell’ambito della famiglia nucleare, con attribuzione a soggetti terzi, ovvero a istituzioni pubbliche, dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Procedimento decadenza dalla responsabilità genitoriale.
L’iter da seguire per ottenere il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è indicato dal nostro Legislatore all’art. 336 c.c..
Il provvedimento è adottato su ricorso dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero.
Il Tribunale provvede in camera di consiglio assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. E’ possibile venga disposto l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore se capace di discernimento.
In caso di urgenza il Tribunale può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio.
E’ possibile che il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale sia reintegrato?
La risposta all’interrogativo è fornita dall’art. 332 c.c. “Reintegrazione nella responsabilità genitoriale” che così dispone ”Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio”.
Chi scrive precisa che è necessaria per l’adozione di tale provvedimento l’assistenza di un difensore.
Avv. Luisa Camboni
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Luisa Camboni
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