DISTANZE TRA EDIFICI: se c’è malgoverno la P.A. è tenuta ad annullare il titolo rilasciato

DISTANZE TRA EDIFICI: se c’è malgoverno la P.A. è tenuta ad annullare il titolo rilasciato

In materia di violazione delle disposizioni delle distanze tra edifici, se è vero che nel caso di esercizio di autotutela non può mai mancare una comparativa delibazione sull’interesse pubblico, è altrettanto vero che in queste ipotesi l’interesse pubblico sussiste in re ipsa, laddove si consideri che costituisce jus receptum il principio secondo il quale in tema di distanze fra costruzioni o di queste con i confini vige il regime della c.d. “doppia tutela”. A fronte di una fondata denuncia di malgoverno delle disposizioni che regolano le distanze l’Amministrazione è tenuta ad attivare le verifiche ed eventualmente annullare il titolo rilasciato.

Questo il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza del 31 marzo 2015, n. 1692.

Il Consiglio di Stato ha giudicato legittimo il provvedimento di annullamento parziale di un titolo edilizio (permesso di costruire) adottato dall’Amministrazione in via di autotutela per violazione delle distanze, senza dare una specifica e circostanziata motivazione sulla sussistenza dell’interesse pubblico.

In punto di giurisdizione va osservato che la controversia derivante dall’impugnazione di un permesso di costruire per la violazione delle distanze legali costituisce una disputa non già tra privati ma tra privato e pubblica amministrazione, nella quale la posizione del primo si atteggia a interesse legittimo, con conseguente spettanza della giurisdizione al giudice amministrativo (cfr. da ultimo T.A.R. Veneto sez. II, 25 gennaio 2012, n. 43; Cons. Stato, sez. IV, 28.1. 2011 , n. 678).

La sentenza in esame ha osservato come, se è vero che nel caso di esercizio di autotutela non può mai mancare una comparativa delibazione sull’interesse pubblico, è altrettanto vero che nel caso di specie essa è recessiva e, comunque, l’interesse pubblico è in re ipsa, laddove si consideri che costituisce jus receptum il principio secondo il quale in tema di distanze fra costruzioni o di queste con i confini vige il regime della c.d. “doppia tutela” (T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. II, 29 aprile 2014, n. 561; Cons. Giust. Amm. Sic., 30 maggio 2013, n. 514; Cons. di Stato, Sez. V, 28 dicembre 2011, n. 6955). In particolare, il soggetto che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia di distanze è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino nei confronti dell’autore dell’attività edilizia illecita (con competenza del giudice ordinario) e, dall’altro, dell’interesse legittimo alla rimozione del provvedimento invalido dell’amministrazione, quando tale attività sia stata autorizzata, consentita e permessa (conosciuto dal giudice amministrativo).

Pertanto, a fronte di una fondata denuncia di malgoverno delle disposizioni che regolano le distanze all’Amministrazione non resta che attivare le verifiche ed eventualmente annullare il titolo rilasciato.

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Ideatore, Coordinatore e Capo redazione avv. Giacomo Romano
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avv. Giacomo Romano

Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.

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