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Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-05-2016, n. 10154 – Affitto d’azienda
“Ai fini della configurabilità di un contratto di affitto d’azienda non è necessario che siano ceduti in godimento tutti gli elementi che normalmente la costituiscono, compresi quelli immateriali, ma è sufficiente che lo siano alcuni, purché nel complesso di quelli ceduti permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure con la successiva integrazione da parte dell’affittuario” e che “La figura dell’affitto d’azienda ricorre anche quando il complesso organizzato dei beni sia stato dedotto nel contratto nella sua fase statica, ovvero al momento della conclusione dello stesso non fosse in grado di funzionare per la necessità di una diversa e più efficiente organizzazione o dell’apporto di altri” (Sez. 3, Sentenza n. 8076 del 31/03/2007). D’altronde, “la configurabilità di un contratto di affitto di azienda non è condizionata dalla effettiva produttività dei beni che la compongono al momento della conclusione del contratto, essendone sufficiente la potenziale attitudine produttiva, quale prevista e considerata dalle parti contraenti, attitudine da valutarsi peraltro anche in relazione al luogo o alla particolarità del contesto ove si esercita l’impresa”.
“Anche l’espressa qualificazione del contratto e la sua esecuzione comportano una qualificazione in un senso od in un altro.” Nel caso di specie il contratto veniva qualificato come affitto d’azienda.
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