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<span itemprop="name">Corte appello L’Aquila, sez. lav., 17 dicembre 2015, n. 1365</span>

Corte appello L’Aquila, sez. lav., 17 dicembre 2015,  n. 1365

L’iscrizione alla Cassa Forense deve essere «effettiva», come espressamente prevede la l. 20 settembre 1980 n. 576, per cui, a fronte del dato storico della formale iscrizione, deve comunque ricorrere il concreto e protratto esercizio dell’attività professionale: in altri termini, è richiesta l’autenticità della situazione sottesa all’iscrizione, desumibile anche attraverso presunzioni semplici, quali la percezione di un reddito professionale minimo ai fini dell’IRPEF ovvero l’esistenza di un minimo volume d’affari ai fini dell’IVA, sicché legittimamente la Cassa può neutralizzare la contribuzione del professionista che, pur formalmente iscritto, sia portatore di requisiti reddituali e di volume d’affari sintomatici di una situazione apparente di esercizio di attività professionale non corrispondente alla situazione reale; la mancanza di tale effettività dell’iscrizione, intesa appunto come iscrizione che non si accompagni ad un’autentica e veritiera situazione di esercizio dell’attività professionale, inficia la correlativa contribuzione, sicché in tal caso il versamento dei contributi non è utile al fine dell’integrazione del prescritto requisito contributivo ed attribuisce a colui che l’ha eseguito solo il diritto ad ottenere il rimborso delle somme versate.

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