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<span itemprop="name">Corte appello L’Aquila, sez. lav., 29 ottobre 2015, n. 1101</span>

Corte appello L’Aquila, sez. lav., 29 ottobre 2015, n. 1101

L’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l’opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. (Nella specie, rilevato che l’art. 3 comma 9 l. 8 agosto 1995 n. 335 stabilisce il termine generale quinquennale per la prescrizione dei contributi previdenziali e che la “stabilità” della cartella non opposta nei 40 giorni non è equiparabile ad un giudicato – non potendo equipararsi un titolo formato stragiudizialmente, e consolidato per mancata opposizione, ad un titolo giudiziale divenuto definitivo – la Corte ha affermato la natura quinquennale del termine della prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa Forense).

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