Corte d’appello di Catanzaro, sez. I Civile, decreto 4 – 18 dicembre 2015, n. 3405" src="http://www.salvisjuribus.it/testaruba/wp-content/uploads/2016/03/affidamento-esclusivo-padre-collocamento-temporaneo-centro-d’accoglienza.jpg" itemprop="image">
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Corte d’appello di Catanzaro, sez. I Civile, decreto 4 – 18 dicembre 2015, n. 3405
Il principio di bigenitoriaità e il correlato affidamento dei figli ad entrambi i genitori è la prima soluzione che il giudice deve valutare nel caso di separazione della coppia, potendo, invece, disporsi l’affidamento esclusivo solo qualora l’affidamento condiviso contrasti con l’interesse dei figli.
Nell’esclusivo interesse dei figli, è stato escluso l’affidamento congiunto dei genitori e, nella prospettiva di recuperare il rapporto affettivo dei minori verso il padre, la cui figura era stata completamente allineata dalla madre con forti condizionamenti psicologici, è stato disposto, anche andando oltre a quelle che erano le istanze dei conviventi, un collocamento in via temporanea ad un centro di accoglienza, ritenendo che quest’ultimo fosse lo strumento più adeguato a recuperare gradualmente la relazione con il genitore.
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