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<span itemprop="name">Corte d’appello di Napoli, sez. II-bis Civile, 22 aprile 2016, n. 1541</span>

Corte d’appello di Napoli, sez. II-bis Civile, 22 aprile 2016, n. 1541

La lettera raccomandata – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso; spetta di conseguenza al destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto.

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