Corte d’appello di Napoli, sez. II-bis Civile, 22 aprile 2016, n. 1541" src="http://www.salvisjuribus.it/testaruba/wp-content/uploads/2016/08/o-POSTINO-facebook-1150x727.jpg" itemprop="image">
<span itemprop="name">Corte d’appello di Napoli, sez. II-bis Civile, 22 aprile 2016, n. 1541</span>
Corte d’appello di Napoli, sez. II-bis Civile, 22 aprile 2016, n. 1541
La lettera raccomandata – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso; spetta di conseguenza al destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto.
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