La necessità di ordine e sinteticità negli atti processuali che le Corti d’appello trasmettono in Cassazione" src="http://www.salvisjuribus.it/testaruba/wp-content/uploads/2016/05/justica_lenta_-_slow_justice_236335.jpg" itemprop="image">
<span itemprop="name">La necessità di ordine e sinteticità negli atti processuali che le Corti d’appello trasmettono in Cassazione</span>
Il Ministero della Giustizia è intervenuto con una circolare del 16 maggio scorso, in materia di formazione e tenuta degli atti processuali, contenente una serie di istruzioni per le cancellerie.
Serve ordine e sinteticità negli atti processuali che le Corti d’appello trasmettono in Cassazione.
La misura dell’urgente necessità dell’intervento può apprezzarsi, tenendo conto del numero ingente dei ricorsi penali che pervengono alla Corte: 55.000 nell’anno 2014, 53.539 nell’anno 2015; con un trend incrementale attestato dal fatto che nel primo trimestre dell’anno 2016 sono stati iscritti 735 ricorsi in più rispetto a quello precedente, per un totale di 13.420.
Al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dal Primo Presidente, è anzitutto opportuno ribadire e integrare alcune raccomandazioni, concernenti la compilazione della copertina del fascicolo da parte della cancelleria dell’ufficio di merito.
Questa dovrà riportare, in maniera riconoscibile:
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le generalità complete del ricorrente o dei ricorrenti con gli eventuali alias;
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l’eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;
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l’indicazione dell’eventuale sottoposizione a misura cautelare personale, con specificazione della misura applicata e del relativo termine di durata;
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i nomi dei difensori di fiducia o d’ufficio;
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l’oggetto dei ricorsi, indispensabile perché la Cancelleria della Corte possa selezionare quelli da decidere con urgenza e quelli che vanno registrati con priorità (mandati di arresto europeo, istanze di rimessione, ricusazioni) e possa immediatamente censire i procedimenti che formano oggetto di rilevazioni statistiche (messa alla prova, procedimenti in materia di terrorismo, reati ambientali, frodi in danno dell’UE);
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il titolo e la data del commesso reato, con indicazione esatta del termine di prescrizione;
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il provvedimento impugnato, con l’indicazione del suo contenuto, dell’Autorità giudiziaria che lo ha emesso e della relativa data.
La stessa Cassazione ha poi inviato una comunicazione agli avvocati, ricordando loro che nel ricorso depositato vanno indicati PEC, fax e codice fiscale di tutti gli avvocati difensori, pena la sanzione pari all’aumento del 50% del contributo dovuto.
Infine, la circolare precisa che la funzionalità dei raccomandati accorgimenti sarà maggiormente apprezzabile se i giudici estensori avranno cura di ripartire la redazione dei provvedimenti più complessi in sezioni o paragrafi, da riportare in un apposito indice.
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