Nota Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile" src="http://www.salvisjuribus.it/testaruba/wp-content/uploads/2016/04/1033-sentenze-1150x811.jpg" itemprop="image">
<span itemprop="name">Nota Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile</span>
Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile
Il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile – ha inviato una nota al Presidente della Corte di Cassazione ed ai Presidenti delle Corti d’appello e dei Tribunali ordinari sul «regime fiscale delle spese nelle cause di competenza del giudice di pace di valore inferiore ad euro 1.033,00 trattate in grado di appello dinanzi al Tribunale».
La nota chiarisce che l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro deve riguardare non solo le sentenze emesse in primo grado dal giudice di pace il cui valore non è superiore ad euro 1.033,00, ma anche gli eventuali provvedimenti emessi nei successivi gradi di giudizio.
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