Patrocinio a spese dello Stato: le indicazioni del Ministero per la compensazione dei debiti fiscali" src="http://www.salvisjuribus.it/testaruba/wp-content/uploads/2016/10/giustizia-1-1150x647.jpg" itemprop="image">
<span itemprop="name">Patrocinio a spese dello Stato: le indicazioni del Ministero per la compensazione dei debiti fiscali</span>
Il Ministero della Giustizia, con la circolare dello scorso 3 ottobre, fornisce indicazioni operative per l’attuazione delle disposizioni di cui al d.m. 15 luglio in tema di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato.
In particolare il documento ricorda che i crediti da portare in compensazione devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento ex art. 82 T.U.I.R. e non devono risultare, neppur parzialmente, pagati. Deve essere inoltre stata emessa fattura elettronica, mentre in caso di fattura cartacea questa dovrà essere registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione dei crediti (PCC).
La piattaforma provvede alla selezione delle fatture per le quali è stata esercitata l’opzione, comunicando ai rispettivi creditori l’ammissione alla procedura di compensazione, per poi trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei crediti ammessi alla procedura, con il codice fiscale del relativo credito e l’importo utilizzabile in compensazione, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio dell’opzione.
L’opzione per usufruire della compensazione potrà essere effettuata dal 17 ottobre al 30 novembre 2016.
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