<span itemprop=PPT: valida la notifica PEC all’imputato presso il difensore" src="http://www.salvisjuribus.it/testaruba/wp-content/uploads/2016/04/notifica-PEC-penale-1150x1125.png" itemprop="image">

<span itemprop="name">PPT: valida la notifica PEC all’imputato presso il difensore</span>

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 21 aprile 2016, n. 16622

In presenza delle altre condizioni di legge deve considerarsi valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata (c.d. pec), trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell’atto da parte del destinatario, laddove la norma consenta la notifica all’imputato mediante consegna al difensore. La dizione persona dell’imputato di cui all’art. 16 D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, va infatti interpretata nel senso di persona fisica dell’imputato.

Non può sfuggire l’eventuale illogicità di un diverso opinare, che porterebbe a ritenere che vi è un difensore che, al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, può ben ricevere le notificazioni per sé. E poi quello stesso indirizzo pec diventerebbe inidoneo a ricevere le notificazioni per l’imputato che pure è previsto dalla norma che possano essere effettuate mediante consegna a lui.

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