<span itemprop=Scheda pratica – Accettazione d’eredità con beneficio d’inventario" src="http://www.salvisjuribus.it/testaruba/wp-content/uploads/2016/05/Stop-pignoramento-erede-con-beneficio-di-inventario.jpg" itemprop="image">

<span itemprop="name">Scheda pratica – Accettazione d’eredità con beneficio d’inventario</span>

L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario consente di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede: in questo modo l’erede risponderà di eventuali debiti del defunto soltanto con il patrimonio ereditato.

Questa procedura è obbligatoria se l’erede è un minore, anche se emancipato (art. 472 c.c.), per le associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (art. 473 c.c.).

L’interessato deve dichiarare al cancelliere di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario. Il cancelliere redigerà un verbale.

Prima o dopo aver reso la dichiarazione, l’interessato dovrà presentare anche istanza per la redazione dell’inventario. L’inventario è necessario per accertare la consistenza dell’eredità.

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