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<span itemprop="name">T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 05 ottobre 2016, n. 10048</span>

L’art. 12 d.p.c.m. 29 febbraio 1972, nella parte in cui esclude dal riparto della quota degli onorari gli avvocati ed i procuratori di Stato in congedo per maternità, deve essere disapplicato perché contrario a norme interne e dell’UE sulla tutela delle lavoratrici madri: gli avvocati e i procuratori dello Stato hanno diritto a tutte le competenze spettanti loro ai sensi della norma citata e maturate a titolo di onorari di causa ex art. 21 r.d. n. 1611 del 1933 durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, secondo la normativa vigente pro tempore.

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