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<span itemprop="name">T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 3 novembre 2016, n. 1444</span>

La legge n. 247/2012 non riproduce la previsione contenuta nel previgente art. 22, comma 5, della R.D. n. 1578/1933 relativamente alla fungibilità tra membri titolari e membri supplenti, secondo la quale “….I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo”. Tale circostanza induce a ritenere che il legislatore abbia inteso far venir meno il principio di fungibilità tra membri effettivi e membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale ricoperta.

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