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<span itemprop="name">T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II, 24 febbraio 2016, n. 229</span>

T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II, 24 febbraio 2016, n. 229

Il metodo di correzione basato sull’uso del solo voto numerico si rivela insufficiente in considerazione del carattere generico dei criteri elaborati dalla Commissione Centrale e seguiti dalla Commissione esaminatrice senza alcuna integrazione e/o specificazione; con la connessa impossibilità – in assenza di ulteriori esternazioni – di un serio riscontro dell’effettiva e corretta applicazione dei criteri stessi.

L’Amministrazione, pertanto, dovrà riesaminare gli elaborati della ricorrente apponendo le annotazioni necessarie a far emergere l’iter logico seguito, in commissione con diversa composizione ed insieme agli elaborati di altri candidati estratti a caso (in numero minimo di dieci), attribuendo anche a questi ultimi un giudizio ai soli fini di assicurare l’anonimato.

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