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T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 9 febbraio 2016, n. 127

In tema di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, il metodo di correzione basato sull’uso del solo voto numerico si rivela insufficiente. Le indicazioni, sottolineature o correzioni sugli elaborati valgano ad esternarne l’operato della commissione esaminatrice, come richiesto dall’articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247; norma che, benché non ancora applicabile per il termine dilatorio contenuto nel successivo articolo 49, costituisce idoneo supporto sul piano interpretativo, in linea con i principi di trasparenza dettati dal generale obbligo di motivazione introdotto dall’articolo 3 della legge 241/1990 (fattispecie relativa all’esame di abilitazione per la professione di avvocato – Sessione 2013).

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