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<span itemprop="name">TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 24 giugno 2016, n. 7353</span>

TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 24 giugno 2016, n. 7353

Il Tar Roma è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del regolamento attuativo della legge 247/2012 che ha imposto l’iscrizione automatica alla Cassa e la cancellazione dall’albo per tutti quegli avvocati (giovani e non) che non pagano i contributi. La sentenza termina con una dichiarazione di difetto di giurisdizione: il Tribunale ritiene, infatti, che a dover decidere sia il giudice del lavoro.

Secondo il Tribunale capitolino «l’interpretazione dell’art. 21, comma 9, della legge n. 247/2012 preferibile e costituzionalmente orientata è quella secondo la quale tutti gli avvocati hanno il diritto di permanere nell’unico sistema previdenziale, sia quelli che rientrano nei parametri stabiliti ex L. n. 576/1980, sia quelli che non vi rientrano, con pari dignità professionale e pari diritto a restare nel “mercato”».

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