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Trib. Palermo, Sez. V, 02 aprile 2015
Nell’accertamento della responsabilità degli amministratori societari non può prescindersi dal principio della insindacabilità nel merito delle scelte di gestione, in forza del quale il giudice, investito di un’azione di responsabilità per condotta negligente degli amministratori, non può apprezzare il merito dei singoli atti di gestione, valutandone l’opportunità e la convenienza.
La gestione della società, in quanto attività d’impresa, comporta fisiologicamente un alto margine di rischio e richiede il riconoscimento di un ampio potere discrezionale in capo all’organo amministrativo in relazione alla scelta delle operazioni da intraprendere. Al contrario opinando, si legittimerebbe una indebita ingerenza dell’autorità negli affari sociali, in pregiudizio all’autonomia ed indipendenza dell’organo amministrativo e con probabile paralisi del normale svolgimento Dell’attività d’impresa.
L’oggetto del sindacato giurisdizionale, pertanto, non può essere l’atto in sé considerato ed il risultato che abbia eventualmente prodotto, ma solo ed esclusivamente le modalità di esercizio del potere discrezionale che deve riconoscersi agli amministratori.
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